Cessioni in blocco: necessaria maggiore certezza per identificare i crediti in giudizio

Una breve ricognizione giurisprudenziale in materia di legittimazione processuale dei cessionari di crediti

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Come si fa ad accertare in giudizio la legittimità di un cessionario di un credito ad agire nei confronti di un debitore? Negli ultimi tempi la giurisprudenza di merito ha dimostrato una certa vivacità di pensiero nell’affrontare alcuni aspetti connessi al tema della legittimazione processuale attiva dei cessionari di crediti nel contesto di operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 tub (anche nell’ambito di processi di cartolarizzazione). Talvolta le sue posizioni sono risultate disallineate rispetto all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia, tradendo un certo sospetto dei giudici nei confronti dello strumento.

L’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità sul punto è nota agli addetti ai lavori e si è recentemente arricchita di un’ulteriore conferma. In poche parole, stando alla Suprema Corte, ai fini della dimostrazione della titolarità in capo al cessionario del credito azionato è sufficiente la produzione in giudizio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso di cessione ai sensi dell’art. 58 tub a condizione che i cc.dd. criteri oggettivi di omogeneità ivi indicati permettano, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, di accertare “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” l’inclusione del credito azionato nel “blocco” (si veda Cassazione civile sez. I – 28/02/2020, n. 5617). Con ordinanza del 20 luglio di quest’anno, la Corte di Cassazione, ragionando in continuità con i propri precedenti, ha espressamente escluso – nei casi di cui sopra – la necessità di ricorrere a una “specifica enumerazione” dei crediti oggetto di cessione (si veda Cassazione Civile, Ordinanza n. 21821 del 20 luglio 2023).

Una tale impostazione potrebbe peraltro risultare inappagante con riguardo alle cessioni in blocco (tipicamente quelle di crediti deteriorati) per cui, a causa della pratica del c.d. cherry picking, la definizione di criteri oggettivi di omogeneità ha tradizionalmente presentato in modo più accentuato profili di problematicità. Non è infatti un caso che proprio per questo tipo di cessione il legislatore abbia introdotto da alcuni anni una normativa speciale – vale a dire l’art. 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito, per praticità, l’“articolo 7.1(6)”) – che pur replicando gli effetti dell’art. 58 tub prescinde dalla individuazione in blocco dei crediti ceduti.

Una parte della giurisprudenza di merito, forse più sensibile a questo tipo di problematiche, ha ulteriormente elaborato la riflessione mettendo in luce alcuni limiti e aporie del costrutto di partenza.

Nelle posizioni più radicali, la critica nega la possibilità stessa di fornire prova della titolarità del credito del cessionario tramite la produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso di cessione ovvero di qualsiasi altro atto diverso dal titolo. Nel primo senso deporrebbe la diversa e specifica funzione assolta dall’avviso di cessione nel contesto delle cessioni di crediti in blocco (vale a dire quella di cristallizzare il momento in cui la cessione diventa opponibile ai debitori ceduti e non quella di accertare l’esistenza del relativo negozio giuridico e definirne l’oggetto) (si veda Trib. Benevento, 30 settembre 2022, n. 2131) nonché la circostanza che tale “prova” sia precostituita dallo stesso cessionario che ne dovrebbe usufruire (si veda, anche se in tema di dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cessionario dinanzi a Notaio, Trib. Ravenna, 15 maggio 2023, n. 337). Non che l’eventuale dichiarazione unilaterale (questa volta) del cedente andrebbe esente da censure e ciò in quanto, stando a dette posizioni, la prova della cessione richiede per definizione la produzione della sua fonte, vale a dire il contratto (si veda Trib. Brescia, Sez. IV, 17 aprile 2023).

Argomentando lungo queste direttrici, la suddetta giurisprudenza di merito richiede, una volta acquisito il titolo agli atti del giudizio, di accertare ai fini della verifica della legittimazione attiva del cessionario che il credito in questione sia riconducibile alla specifica cessione oggetto del contratto (si veda Trib. Prato, 12 gennaio 2023, n. 34). Nei casi tutt’altro che rari (per i motivi che abbiamo visto in precedenza) in cui i criteri oggettivi di omogeneità dovessero risultare inidonei a stabilire in maniera univoca l’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, ci si trova gioco forza a perseguire un approccio per così dire “empirico” in cui la verifica è affidata all’esame dell’elenco dei crediti normalmente allegato al contratto (si veda ancora Trib. Prato, 12 gennaio 2023, n. 34). Accade tuttavia con una certa frequenza che, in pratica, tali elenchi siano predisposti sulla base delle informazioni risultanti dalle anagrafiche degli istituti cedenti, di talché i debitori sono di sovente identificati attraverso un codice (NDG, “numero direzione generale”, ad uso interno del relativo istituto bancario). È stato al riguardo osservato in giurisprudenza che, non essendo tali codici riportati nel contratto di credito ma solo ed esclusivamente in atti interni alla banca cedente, verrebbe ancora una volta a mancare la prova della riconducibilità del credito all’operazione di cessione (si veda Trib. Forlì, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 242).

In una prospettiva di riduzione dei rischi giuridici che, in un’ottica evolutiva, lo scenario giurisprudenziale sopra delineato potrebbe porre in futuro, le parti delle operazioni di cessioni di crediti in blocco e gli stessi operatori del diritto potrebbero forse valutare l’opportunità di rafforzare la tenuta di quell’ultimo baluardo all’accertamento della legittimazione attiva del cessionario che è l’elenco dei crediti unito al contratto di cessione, premunendosi di assicurare che le informazioni ivi contenute siano idonee ad identificare i crediti oggetto di cessione secondo standard giuridici affidabili.

Ma quali sarebbero tali informazioni? Un’ispirazione, al riguardo, potrebbe giungere dalle indicazioni offerte dall’articolo 7.1(6) che, ai fini dei contenuti dell’avviso di cessione, richiede che venga fatto riferimento, tra le altre cose, alla “tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano” e al “periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno”. Ragionando per estensione, si potrebbe forse ritenere con qualche merito che l’indicazione dei dati identificativi del contratto da cui derivano i crediti ceduti (nome delle parti, tipologia di contratto e data di sottoscrizione) possano costituire elementi minimi sulla cui base verificare la riconducibilità del relativo credito all’oggetto della cessione, evitando così le ripercussioni negative che una pretesa genericità dell’elenco crediti potrebbe produrre a valle del processo di investimento, in sede di recupero giudiziale del credito.