Direttiva SMD su gestori e acquirenti di NPL: al via una consultazione sul decreto di recepimento

I commenti e i contributi dovranno essere inviati al Dipartimento del Tesoro entro il 29 febbraio alla mail: dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it

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Il Dipartimento del Tesoro ha lanciato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati, la cosiddetta SMD, Secondary Market Directive. Il decreto doveva essere emanato, secondo la stessa direttiva, entro il termine del 29 dicembre 2023, ormai superato.

Perciò ora viene posto in consultazione uno schema di proposta di recepimento della SMD elaborata dal Dipartimento del Tesoro in seguito ad un confronto tecnico con le Autorità competenti. I commenti e i contributi dei soggetti interessati dovranno essere inviati entro il 29 febbraio scrivendo a dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it e saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo richiesta di non divulgarli.

S’ipotizza una modifica del TUB

In particolare, la disciplina troverebbe spazio nel TUB, il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, attraverso l’introduzione nel Titolo V di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza, contenente la disciplina della nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD, il “gestore di crediti in sofferenza”, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.

Con la riforma, si riconoscerebbe alla Banca d’Italia il potere di emanare le disposizioni di attuazione. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze sarebbe attribuito il potere di individuare altri soggetti che, in considerazione dell’attività svolta, potrebbero essere esclusi dall’applicazione del nuovo Capo del TUB (es. notai, ufficiali giudiziari, etc.). Oltre agli emendamenti relativi al TUB, viene proposta anche la modifica dell’art. 19 bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, affinché tra gli enti soggetti a regime intermedio siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.

Cosa prevede la Direttiva SMD

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2021/2167 il 24 novembre 2021. La Secondary Market Directive punta a incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati all’interno dell’Ue e a irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.

L’obiettivo – spiega il Ministero del Tesoro – è eliminare gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, liberalizzandone per esempio la cessione da parte degli enti creditizi agli “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che acquistano su base professionale) e favorendo l’attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti. Si vuole dunque aumentare la competizione per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali (con effetti positivi, per esempio, in termini bid-ask price e di sviluppo del mercato secondario).

La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all’interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare in Ue e fissando standard uniformi per garantirne l’idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, si riservano alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, per calibrare il recepimento e l’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.

Più tutele per i debitori ceduti

Con la Direttiva vengono aumentati i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. In particolare, viene creato un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti” e disciplinati i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti.

 Vengono inoltre introdotte disposizioni volte alla tutela dei debitori, anche in caso di cessione dei crediti a soggetti di paesi terzi (che per esempio sono chiamati a nominare un rappresentate all’interno dell’Unione, responsabile per il rispetto delle norme europee, e, in alcuni casi, a servirsi di un gestore autorizzato per l’attività di gestione), attraverso obblighi informativi, l’imposizione di regole di condotta, un nuovo regime di pubblicità per i “gestori di crediti” attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza, la possibilità di presentare reclami e nuovi presidi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore.

Anche se il recepimento della Direttiva all’interno degli Stati membri era previsto entro il 29 dicembre 2023, per i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti deteriorati in conformità al diritto nazionale, e che – ai sensi delle disposizioni di recepimento della direttiva – sarebbero tenuti a ottenere un’autorizzazione come “gestori di crediti”, è prevista la possibilità di poter continuare a svolgere la propria attività fino all’ottenimento dell’autorizzazione e comunque fino al 29 giugno 2024.