Direttiva Secondary Market: legali perplessi su decreto attuativo italiano

Secondo l'avvocato Emanuela Campari Bernacchi, esperta di operazioni bancarie, derivati e finanza strutturata, non andrebbero esclusi gli UTP. Inoltre il decreto tace sul ruolo delle agenzie di recupero crediti ed esclude le cartolarizzazioni europee. Infine servirebbe maggiore chiarezza sull'obbligo di notifica del debitore ceduto

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L'avvocato Emanuela Campari Bernacchi, partner dello studio PedersoliGattai

Il decreto attuativo della Direttiva SMD, la Secondary Market Directive, in fase di recepimento in Italia, desta perplessità tra i legali. A sollevare i propri dubbi è l’avvocato Emanuela Campari Bernacchi, partner dello studio PedersoliGattai, la quale in un’intervista a Milano Finanza, evidenzia alcuni punti a suo dire critici.

Secondo la legale il testo del provvedimento europeo risulta esaustivo, ma è il decreto attuativo italiano a mostrarsi controverso. Anzittutto l’esclusione degli UTP: Il decreto infatti riguarderebbe solamente i crediti NPL di origine bancaria, escludendo gli unlikely to pay “si presume a causa della necessità di gestione attiva del credito spesso associata all’erogazione di nuova finanza. Si sarebbe potuto ovviare al problema chiarendo che solo i soggetti abilitati possono erogare nuova finanza” suggerisce Campari Bernacchi.

Un altro nodo riguarda poi la vigilanza dei servicer. “Nulla si dice – prosegue l’avvocato – sul ruolo dei fornitori di servizi, cioè le agenzie di recupero crediti (iscritti all’albo 115 del Tulps) che, si assume, debbano diventare gestori di crediti, e quindi essere vigilati da Banca d’Italia, per continuare a gestire gli NPL bancari. In assenza di disposizioni chiare nel decreto, si auspica che le disposizioni attuative di Banca d’Italia intervengano sul tema”.

Altro punto da chiarire, secondo le osservazioni di Emanuela Campari, è quello relativo alle cartolarizzazioni Ue, apparentemente fuori dal testo: “le operazioni di cartolarizzazione europee, quindi con segmentazione del rischio, sembrerebbero escluse dal decreto, mentre vi rientrerebbero quelle domestiche disciplinate dalla Legge sulla Cartolarizzazione, ma anche qui il decreto non è chiaro”.

Per ultimo l’avvocato si concentra sull’obbligo di notifica del debitore ceduto a sua maggior tutela: “Il decreto impone al gestore dei crediti di inviare una comunicazione di avvenuta cessione prima dell’avvio delle procedure di recupero, sembrerebbe trattarsi di una comunicazione nuova e diversa rispetto a quella prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Varrebbe la pena chiarire se tale comunicazione sia necessaria per iniziare l’attività di gestione del credito”.

Il punto di vista degli addetti ai lavori

Anche l’Unirec, associazione di categoria delle imprese a tutela del credito, era intervenuta in Senato in un’audizione in cui aveva esposto il proprio punto di vista sul recepimento, sollevando diversi dubbi sulla prima versione del decreto. L’associazione si interrogava – tra le varie perplessità – sulla norma che attribuisce all’autorità di vigilanza la facoltà di irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni di recepimento della Direttiva. Secondo l’associazione quest’ultima definisce sanzioni amministrative sproporzionate rispetto alla dimensione delle imprese sul mercato.