“SPECIALE DIRETTIVA SMD” Direttiva SMD, ecco cosa prevede il decreto di recepimento

La nuova regolamentazione comunitaria mira ad aumentare la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali.

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Ue

La nuova regolamentazione comunitaria mira ad:

  • aumentare la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali. A tal fine, vengono eliminati gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, consentendone, ad esempio, la cessione da parte degli enti creditizi ai «c.d. acquirenti di crediti» (persone fisiche e giuridiche che acquistano crediti nell’ambito della propria attività commerciale o professionale), e viene agevolata l’attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti;
  • aumentare i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. In particolare, viene creato un regime autorizzativo e di vigilanza applicabile ai «gestori di crediti» e disciplinati i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, fornitori di servizi di gestione dei crediti. Vengono, inoltre, introdotte disposizioni volte specificatamente alla tutela dei debitori, anche in caso di cessione dei crediti a soggetti di Paesi terzi e previsti specifici obblighi informativi a favore dei debitori ceduti. Vengono, altresì introdotte regole di condotta per i gestori dei crediti, uno specifico regime di pubblicità attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza per i «gestori di crediti», nonché la possibilità di presentare reclami ai gestori dei crediti e alle Autorità competenti. Vengono, infine, previsti nuovi presidi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore;
  • nel complesso aumentare il livello di armonizzazione all’interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all’interno dell’Unione e fissando standard uniformi per garantirne l’idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici (per esempio, in materia civile e penale), essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.

Principali scelte di policy del legislatore italiano

  • l’Italia, con il decreto legislativo in discussione, ha regolamentato soltanto i crediti in sofferenza (NPL) ma non anche quelli UTP e Stage 2, un’opzione che la direttiva lasciava ai regolatori nazionali;
  • nasce il nuovo albo dei gestori di crediti in sofferenza gestito dalla Banca d’Italia a cui dovranno essere obbligatoriamente iscritti i soggetti non bancari. L’intenzione  del legislatore nazionale troverà posto in una nuova  sezione del Testo Unico Bancario (TUB), “Sez. V Capo II – Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza”. Abilitate alla gestione del credito saranno anche le banche e gli altri soggetti, autorizzati ad accordare finanziamenti in base all’art. 106 del (TUB). Attualmente è consentito di gestire crediti in sofferenza ai soggetti iscritti all’elenco ex-art.115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). All’indomani dell’entrata in vigore delle nuove disposizione questi dovranno richiedere l’autorizzazione per poter far parte del nuovo elenco tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione dei crediti in sofferenza cessa insomma di essere un problema di ordine pubblico e diviene a tutti gli effetti un aspetto del mondo del credito;
  • esclusione dal nuovo regime la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l’acquirente dei crediti si qualifichi come Securitization Special Purpose Entity (SSPE) ai sensi della disciplina Ue (Regolamento (UE) 2017/2402).
  • informativa obbligatoria al debitore ceduto dell’avvenuta cessione; l’obbligo ricade sul gestore, ovvero sulla banca o l’intermediario finanziario nominato per la gestione. Da tale informativa non discendono effetti giuridici (ad esempio ai fini della efficacia della cessione).
Che s'intende per gestione delle sofferenze? (da Norman Pepe, seminario Bebeez del 19/6/2024)

• riscossione e recupero dei pagamenti
• rinegoziazione dei termini contrattuali finalizzata a modificare la scadenza del credito (non implica la concessione di crediti)
• informativa in caso di modifica degli oneri collegati ad un finanziamento
• gestione reclami

Principali disposizioni contenute nella bozza di decreto legislativo (dalla Relazione illustrativa del provvedimento)

definizioni

il decreto legislativo distingue tra:

gestione dei crediti in sofferenza, con indicazione delle quattro aree di attività in cui essa si sostanzia (vedi sopra);

gestori di crediti in sofferenza, nuova categoria di intermediari legittimati all’esercizio di un’attività riservata, previa autorizzazione e iscrizione nell’apposito albo;

acquirenti dei crediti in sofferenza: le persone fisiche o giuridiche, diverse da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza. Viene, quindi, consentita l’attività di acquisto dei crediti in sofferenza – a cui non si applicano più i limiti già previsti dalla normativa primaria e secondaria, fermo restando l’obbligo di nominare un gestore professionale (banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza).

Acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

L’acquirente di crediti in sofferenza è sempre tenuto a nominare un gestore, una banca, un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB per l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti. Tale soggetto sarà responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa. Tale scelta è dettata, da un lato, da esigenze di vigilanza (mediante tale obbligo, infatti, l’autorità potrà sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato a fini di verificare il rispetto della normativa applicabile) e, dall’altro, dalla volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto, che pertanto interagirebbe con un soggetto regolamentato, autorizzato e vigilato. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 3 della direttiva, gli acquirenti di crediti parteciperanno alla centrale dei rischi. L’obbligo di segnalazione sarà assolto per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB o dei gestori di crediti in sofferenza che operano per conto degli acquirenti. In questo modo si assicurerà continuità nel regime di segnalazione, a tutela del sistema e dei suoi operatori.

I gestori di crediti insofferenza, oltre alla attività di gestione potranno svolgere anche attività ulteriori, quali il recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli disciplinati dal decreto nonché attività connesse e strumentali. Ciò consentirà, in concreto, ai soggetti iscritti all’albo dei gestori di crediti in sofferenza di esercitare anche le attività riferibili alla licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, senza la necessità di una doppia iscrizione. il gestore di crediti in sofferenza potrà anche essere «acquirente di crediti in sofferenza», curandone, al contempo, la relativa gestione.

Informativa ai potenziali acquirenti

È previsto l’obbligo per le banche di fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza, anche quando si tratti di una banca, le informazioni che consentano agli stessi di valutare autonomamente la probabilità di recupero dei crediti ceduti. È, inoltre, previsto un obbligo di informazione periodica in capo alle banche nei confronti di Banca d’Italia, o della analoga autorità dello Stato ospitante, circa i crediti in sofferenza ceduti. La Banca d’Italia può identificare ulteriori ipotesi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite da soggetti diversi dalle banche al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell’informativa.

Albo dei gestori dei crediti in sofferenza

I gestori dei crediti dovranno essere obbligatoriamente iscritti ad un albo, tenuto dalla Banca d’Italia, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet della stessa. Saranno iscritti all’albo anche i gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, in base alla disciplina sulla operatività transfrontaliera.

Autorizzazione

Per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Gestori di crediti in sofferenza è necessario che il richiedente:

i) adotti la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

 ii) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell’attività di gestione di crediti in sofferenza;

 iii) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni in banche;

iv) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo soddisfino i requisiti di professionalità

 v) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore.

Detenzione di fondi

I gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, purché tali somme siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all’acquirente. Tali conti rappresenteranno patrimoni distinti e su di essi non saranno ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate.

Informativa ai debitori ceduti

È previsto l’obbligo di informare il debitore ceduto dell’avvenuta cessione; l’obbligo ricade sul gestore, ovvero sulla banca o l’intermediario finanziario nominato per la gestione. Da tale informativa non discendono effetti giuridici (ad esempio, ai fini della efficacia della cessione). Inoltre, tale obbligo viene esteso anche al caso in cui il cessionario dei crediti in sofferenza sia una banca, un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB, un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Tale scelta è reputata necessaria al fine di assicurare una regolamentazione coerente e un omogeneo livello di tutela dei debitori nel caso di cessioni di crediti in sofferenza, indipendentemente dalla natura del cessionario. il contenuto e le modalità dell’informativa saranno precisati dalla Banca d’Italia.

Vigilanza

La Banca d’Italia sarà l’unica autorità competente per l’esercizio dell’attività di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza nel nostro Paese.

Inadempimento del consumatore

Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. In ogni caso è previsto che il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.

Per saperne di più:

Il testo del decreto

Il dossier del Senato sul decreto legislativo


Il timing dell'entrata in vigore delle nuove norme

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