Correttivo al Codice della crisi: le nuove soglie per l’omologazione forzosa

La modifica risolve il principale contrasto interpretativo emerso dall’introduzione del Codice della crisi, in merito al concordato preventivo con continuità aziendale, che concerne l’omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva, in prevalenza esclusa dalla giurisprudenza.

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Un nuovo articolo de Il Sole 24 Ore è tornato sul decreto correttivo del Codice della crisi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministro, che ha modificato il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Come già anticipato dal giornale sono cambiate le soglie di soddisfacimento minimo ai fini dell’omologazione forzosa della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Dl 69/2023 le aveva stabilite nella misura del 30% del debito costituito da tributi, sanzioni e interessi, qualora agli accordi di ristrutturazione avessero aderito creditori, diversi da quelli pubblici, titolari di crediti pari almeno a un quarto dell’intera esposizione debitoria, e in quella del 40% negli altri casi. Il testo del correttivo approvato in prima lettura le aveva modificate nelle percentuali del 60 e del 70% dell’importo dei soli tributi, senza sanzioni e interessi (corrispondenti al 42 e al 50% circa del debito); il decreto le ha rideterminate rispettivamente nel 50 e nel 60%, vale a dire al 37 e al 44% circa del debito complessivo. È una riduzione senz’altro opportuna perché diversamente si correva il rischio di non raggiungere mai l’asticella.

Il correttivo, inoltre, risolve il principale contrasto interpretativo emerso, dall’introduzione del Codice della crisi, in merito al concordato preventivo con continuità aziendale, che concerne l’omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva, in prevalenza esclusa dalla giurisprudenza. Per risolverlo è stato modificato l’articolo 88 del Codice, stabilendo che il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione di agenzie fiscali ed enti previdenziali, se il soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ricorrendo questa ipotesi (cioè quella della non deteriorità della proposta) – prosegue la norma – «il tribunale omologa se tale adesione (quella del Fisco o degli enti, ndr) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dellarticolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1» (cioè quelle dei creditori pubblici).