Il correttivo al Codice della Crisi, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri in via definitiva, ha comportato significative modifiche anche al procedimento di revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai consumatori (il cd “piano del consumatore”). Lo segnala Il Sole 24 ore osservando che nella disciplina pre-modifiche, la revoca poteva avvenire anche d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato. Presupposti per la revoca erano l’accertamento di un aumento o una diminuzione del passivo avvenuta con dolo con colpa grave, la sottrazione o la dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, la dolosa simulazione di attività inesistenti, la commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, l’accertato inadempimento degli obblighi previsti nel piano o infine la sopravvenuta inattuabilità del piano stesso. L’organismo di composizione della crisi, tenuto a vigilare sull’esecuzione del piano, aveva l’obbligo di segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
Il decreto correttivo, invece, elimina la possibilità del giudice di intervenire d’ufficio sulla base della segnalazione, e ciò anche in coerenza con il fatto che la sentenza di omologazione ha chiuso la procedura e l’attività di esecuzione del piano non rientra più tra le attività giurisdizionali. Sicché sono le parti a dover nuovamente intervenire per determinare l’instaurazione di un nuovo procedimento, per l’appunto quello di revoca, nel quale, quindi, coerentemente, si prevede che anche l’organismo di composizione della crisi, al pari dei creditori, possa proporre istanza al giudice.