Revoca dell’omologa se la continuità aziendale è solo funzionale alla liquidazione

Lo ha stabilito la Corte di appello di Perugia ribaltando una sentenza di primo grado.

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II concordato preventivo rischia la revoca dell’omologa se nel piano di ristrutturazione il requisito della continuità aziendale è assolto solo in funzione della liquidazione. È quanto ha stabilito la Corte di appello di Perugia ribaltando una sentenza di primo grado. Il piano concordatario predisposto dalla debitrice – ricostruisce il giornale – prevedeva da un lato l’esercizio dell’attività d’impresa in continuità diretta mediante l’apertura di un punto di vendita all’ingrosso di ricambi per autoveicoli, al fine di realizzare al meglio i pezzi di ricambio contenuti nel magazzino della debitrice; dall’altro, si prevedeva la prosecuzione di due contratti di affitto di ramo d’azienda, originariamente stipulati nel 2013.

Il tribunale di Spoleto aveva omologato il concordato riscontrando, tra l’altro, la sussistenza del requisito della continuità. Ma il tribunale d’appello ha avuto da ridire su questa interpretazione. “A ben vedere gli elementi fondanti della continuità – hanno osservato i giudici perugini – non erano inseriti in un effettivo piano di risanamento dell’azienda ma, piuttosto andavano interpretati come l’avvio di una liquidazione vera  e propria“. E pertanto la prosecuzione dell’attività d’impresa era qualificabile come mera simulazione di un piano concordatario dismissivo. Per tali considerazioni l’omologa è stata revocata.