Crisi di impresa, anche il revisore è obbligato a dare l’alert

Si tratta di una delle principali modifiche intervenute con l’ultimo correttivo al Codice della crisi in vigore dallo scorso 28 settembre. 

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Fonte immagine: Freepik

La segnalazione dell’intervenuto stato di crisi, fino a oggi prevista per i sindaci, è stata estesa anche al revisore esterno della società. È una delle principali modifiche – ne parla un articolo di Italia Oggi – intervenute con l’ultimo correttivo al Codice della crisi in vigore dallo scorso 28 settembre. Il nuovo testo normativo modifica sensibilmente quanto era previsto dall’art. 25 octies chiedendo (o meglio imponendo) anche al revisore, nell’ambito delle proprie funzioni, oltre che al sindaco, di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di crisi o insolvenza ai fini di consentire a quest’ultimo di presentare istanza di composizione negoziata. Ciò non significa, evidentemente, che a fronte di tali segnalazioni gli amministratori non potranno optare per un diverso strumento di regolazione della crisi (piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordati ecc.) essendo unicamente in capo all’organo gestorio la scelta di come superare l’intervenuta situazione di crisi.

Da segnalare, tornando alla novità normativa, come nella relazione ministeriale si evidenzi che l’estensione dell’incombenza, finora prevista unicamente per i sindaci, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti consenta di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le Srl che hanno optato per la nomina del solo revisore.

Fra le novità normative si segnala inoltre una maggior chiarezza in tema di deresponsabilizzazione dei sindaci e dei revisori che si attivino tempestivamente producendo la segnalazione.