L’agenzia delle Entrate, in quanto titolare di crediti nei confronti di un’impresa in liquidazione giudiziale, ha diritto di compensarli con i crediti edilizi vantati nei suoi confronti da tale impresa. Questo è il principio espresso – riferisce il Sole 24 Ore – con la risposta a un interpello (n.237/2024), destinato a trovare applicazione anche in altre procedure dove il diritto alla compensazione è del pari previsto.
Nel caso esaminato i curatori di una società assoggettata a liquidazione giudiziale avevano richiesto conferma dell’impossibilità per le Entrate di eccepire la compensazione dei crediti vantati dall’Erario con i crediti d’imposta dalla prima maturati in base agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (superbonus, ecobonus, ecc.) che essi intendevano cedere a terzi anteriormente alla chiusura della procedura. Ciò nell’assunto che i crediti edilizi siano qualificabili come «agevolazioni erogate dallo Stato» e che, non rappresentando «crediti verso l’agenzia delle Entrate in senso stretto», non fossero compensabili in base all’articolo 155 del Codice della crisi, a norma del quale i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non ancora scaduti prima dell’apertura della procedura.
Le Entrate hanno rilevato che il divieto di compensazione specificamente sancito per i crediti edilizi dall’articolo 119-ter del Dl 34/2020 non è al momento applicabile poiché manca il relativo regolamento attuativo e che, in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo superiori a 100mila euro, opera il divieto previsto in generale dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl 223/2006, in forza del quale il blocco della compensazione vale per tutti i crediti d’imposta (indipendentemente dalla loro natura) e può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.
Il divieto non impedisce tuttavia la compensazione dei crediti dell’Erario sorti nei confronti delle imprese in liquidazione giudiziale prima dell’apertura della procedura, grazie alla norma speciale sancita dall’articolo 155 del Codice della crisi, la quale ha lo scopo di evitare che il creditore di un’impresa in liquidazione giudiziale resti soddisfatto solo parzialmente per il proprio credito sulla base delle regole civilistiche della par condicio creditorum e al contempo sia tenuto a soddisfare per intero il proprio debito verso tale impresa.