La banca che concede un mutuo a un soggetto incapace di rimborsarlo, contando sulla garanzia assicurata dallo Stato tramite Medio Credito Centrale (MCC), e che utilizza la provvista data a prestito per estinguere un pregresso debito chirografario, deve risarcire il danno. La decisione arriva dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 381 del 27 dicembre 2024 che sembra andare in contrasto all’ordinanza del 5 marzo scorso, n. 5841 delle S.U. della Cassazione ma che – sottolinea un articolo di Italia Oggi – “a ben vedere non ha assonanza, poiché la situazione esaminata è ben diversa, giacché il mutuo concesso senza i presupposti ne ha comportato la nullità sotto diversi profili, per l’illiceità della concreta causa del negozio giuridico”.
La banca, dunque, è incorsa in un’indebita percezione di erogazioni pubbliche, così “concretizzando un illecito ai danni della compagine imprenditoriale mutuataria e del suo ceto creditorio”. Questo illecito, se causa danni a tali soggetti, obbliga appunto l’istituto bancario al risarcimento.
Il Caso Specifico
L’istituto di credito aveva richiesto l’ammissione al passivo per un credito vantato nei confronti dell’impresa, nel frattempo andata in liquidazione, in relazione alla residua esposizione di un finanziamento agevolato Covid-19. Il curatore, per contro, aveva eccepito la nullità del mutuo per illiceità della causa e contrasto con norme imperative, nonché la sussistenza di un maggiore contro-credito di natura risarcitoria, quale conseguenza della concessione abusiva del finanziamento e dell’aggravamento del dissesto provocato dalla continuazione illegittima dell’attività. Il tribunale gli ha dato ragione.
Riferimenti Giuridici
Il dispositivo della sentenza prende spunto da una sentenza della Cassazione secondo cui “il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o mantenimento dei contratti in corso che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito per il danno diretto all’impresa in conseguenza al finanziamento e per il pregiudizio dell’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale” (Cassazione 24725/21).
Conclusioni
È proprio quanto si è verificato, secondo il magistrato napoletano, con l’elargizione del finanziamento emergenziale Covid all’impresa in difficoltà. “Può essere ormai pacificamente affermato che un’operazione per mezzo della quale la banca concede una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, oltre a presentare molteplici profili di nullità, concretizza un illecito ai danni della compagine imprenditoriale mutuataria e del suo ceto creditorio. Illecito che, se causativo di danni a tali soggetti, obbliga l’istituto bancario a risarcirlo”.