La transazione fiscale sarà applicabile anche ai tributi locali nell’ambito di tutti gli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata. Inoltre, è stata estesa la possibilità di modificare il regime tributario delle procedure concorsuali e degli altri istituti di risanamento fino al 31 dicembre 2025. Sono le novità – ha spiegato un articolo del Sole 24 Ore – contenute nel disegno di legge approvato il 9 aprile dal Consiglio dei Ministri in seguito alla delega fiscale.
L’articolo 9 del Codice della crisi già prevedeva la possibilità di un accordo per il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata e nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con il Dlgs 13 settembre 2024 n. 136 («correttivo ter»), la transazione fiscale era già stata introdotta nella composizione negoziata, inserendo il comma 2-bis nell’articolo 23 del Codice della crisi. Tuttavia, questa possibilità era limitata ai crediti delle agenzie fiscali e dell’agente della riscossione, escludendo quelli di enti locali e regioni.
Per questo motivo, è stato necessario un ulteriore intervento legislativo per consentire il pagamento parziale e dilazionato anche di questi tributi, in attuazione del principio contenuto al punto 5) del comma 1, lettera a), dell’articolo 9 della legge 111/2023.
La possibilità di un pagamento parziale e dilazionato dei tributi locali e regionali dovrebbe essere prevista non solo nella composizione negoziata e nell’amministrazione straordinaria, ma anche nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel concordato preventivo di qualsiasi tipo, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale.
È del resto illogico – sottolinea ancora il giornale – che i tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali siano assoggettati a un trattamento diverso da quello stabilito per i crediti erariali e godano, come attualmente accade, «persino di maggiori tutele di questi ultimi, nonostante siano assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore».
Finora i tributi locali sono stati esclusi dalle varie forme di transazione fiscale disciplinate dal Codice della crisi e possono essere ristrutturati – secondo quanto affermato da alcune sezioni regionali della Corte dei conti – «solo in base alle norme generali che regolamentano i diversi istituti di risanamento disciplinati dal medesimo codice».
Queste disposizioni sono tuttavia meno ampie di quelle applicabili in virtù della transazione fiscale (si pensi, in particolare, all’impossibilità di applicare in caso di diniego il cram down) e, inoltre, almeno secondo quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione 256/2024/Par del 24 dicembre 2024, «nessuna falcidia dei tributi locali e regionali è in alcun modo consentita nella composizione negoziata».