Addio alle cessioni silenti: la direttiva SMD impone la notifica ai debitori ceduti

Le nuove norme Ue colmano una lacuna italiana in materia di trasmissione di informazioni

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Tra le novità positive introdotte nell’ordinamento italiano dalla SMD c’è una maggiore trasparenza informativa: la Secondary Market Directive, Direttiva Ue n.2021/2167, infatti impone a banche e società veicolo di cartolarizzazione di notificare ai debitori ceduti l’avvenuta cessione del credito. Ciò colma una lacuna informativa rispetto all’attuale normativa – scrive Bebeez – e consente di dire addio alle cessioni “silenti”. Queste ultime avvenivano, finora, nel caso il cessionario non fosse un soggetto abilitato. La Banca d’Italia dovrà definire l’oggetto della comunicazione da effettuare.

Il nuovo decreto, che recepisce la Direttiva europea, sana una mancanza di informazioni. Ad oggi, se un “special servicer” acquista un credito deteriorato, non è obbligato a segnalarlo alla Centrale dei Rischi. Così, dopo 36 mesi dall’ultima segnalazione, il debitore non risulterà più segnalato in questa banca dati. D’altra parte, se lo stesso credito fosse ceduto a una banca o a un’altra istituzione finanziaria, la segnalazione continuerebbe anche da parte del nuovo creditore. Ciò significa che un debitore potrebbe non essere più segnalato nella Centrale dei Rischi, non perché abbia saldato il suo debito, ma solo perché il nuovo creditore non è obbligato a fare la segnalazione. Il nuovo decreto serve dunque a uniformare le regole, evitando che ci siano differenze nel trattamento dei debitori a seconda di chi gestisce il loro credito.

“È molto importante che il nuovo decreto preveda un obbligo di comunicazione alla Centrale Rischi da parte dei gestori dei crediti ex art. 114” secondo quanto affermato da Gianmaria Galli, responsabile Legal e Transaction management di Centotrenta Servicing, tra i principali master servicer italiani.