Aste immobiliari, senza dati antiriciclaggio l’aggiudicatario decade

Nuove regole per le aste immobiliari: decadenza dell’aggiudicatario in caso di mancato pagamento o omissione della dichiarazione antiriciclaggio

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L’aggiudicatario di un’asta immobiliare decade se, entro il termine previsto, non soltanto non versa il prezzo concordato, ma anche se non rende disponibili le informazioni necessarie alla verifica antiriciclaggio. Lo segnala Il Sole 24 Ore, ricordando il modo in cui l’articolo 3, comma 7, del correttivo alla riforma Cartabia (Dlgs 164/2024) è intervenuto sulla disciplina del processo esecutivo.

La lettera q) modifica il comma 1 dell’articolo 587 del Cpc e ha previsto, appunto, la decadenza dell’aggiudicatario, con incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell’ipotesi in cui, nel termine stabilito, non versi il prezzo, ma anche se, nello stesso termine, non è resa la dichiarazione (articolo 585, comma 4), vale a dire le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.

La nuova disciplina ha ad oggetto le sole esecuzioni immobiliari e non quelle mobiliari e, nonostante il legislatore delegante lo prevedesse, il legislatore delegato non è intervenuto nelle procedure concorsuali. Se il fine è quello di contrastare il ricorso alle aste giudiziarie come strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminose, considerato che l’articolo 585 pone i due adempimenti (versamento del prezzo e dichiarazione antiriciclaggio) sullo stesso piano, “non sarebbe coerente – sottolinea il giornale – sanzionare l’omissione del primo ma non del secondo”.

La modifica si pone, quindi, nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall’articolo 1, comma 1, della legge 206/2001 e della volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nelle aste. L’intervento colma una lacuna da più parti evidenziata (mancava una sanzione espressa per l’omessa o ritardata dichiarazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo), ma lascia aperti non pochi problemi in termini di adeguata verifica e obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

La mancanza di una prescrizione precisa – fa presente Il Sole 24 Orelascia indefinito se tale dichiarazione debba avere contenuti corrispondenti a quelli dell’adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata. Quanto alla forma, dovrebbe (la norma non è intelligibile) optarsi per le dichiarazioni proprie della normativa antiriciclaggio e non per quelle sostitutive di atto notorio. Motivi per i quali appare auspicabile che il contenuto della dichiarazione venga predeterminato in sede di delega, oltre che essere reso noto in sede di pubblicità”.