Bankitalia avvia consultazione sulla normativa secondaria del decreto legislativo sul mercato secondario dei crediti in sofferenza

Banca d’Italia ha posto in consultazione le sue disposizioni regolamentari e di vigilanza per attuale il decreto legislativo, appena approvato dal Consiglio dei Ministri (ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) di recepimento della direttiva n.2021/2167 (Secondary Market Directive) sul mercato secondario dei crediti in sofferenza

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Bankitalia
La sede di Banca d'Italia

Con la rapidità di un centometrista la Banca d’Italia ha già posto in consultazione le sue disposizioni regolamentari e di vigilanza per attuale il decreto legislativo, appena approvato dal Consiglio dei Ministri (ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) di recepimento della direttiva n.2021/2167 (Secondary Market Directive) sul mercato secondario dei crediti in sofferenza.

La consultazione si chiuderà il 23 settembre prossimo. Esaminate le osservazioni, via Nazionale procederà all’emanazione definitiva delle sue disposizione e, pertanto, già con la fine dell’anno il quadro regolamentare dovrebbe essere chiarito, con qualche mese di anticipo rispetto al timing stimato inizialmente sul mercato.

Le nuove disposizioni europee (vedi Be Bankers 1 luglio 2024) fanno nascere una nuova figura , quella dei gestori di crediti in sofferenza. Per iscriversi al nuovo apposito albo, tenuto da Bankitalia, gli interessati dovranno fare domanda a via Nazionale, se ovviamente in possesso dei requisiti richiesti.

Tra le novità delle nuove disposizioni c’è anche l’obbligatoria comunicazione ai debitori quando la loro posizione sia stata ceduta ad un nuovo intermediario. Non solo. La nuova normativa rafforza la pressione sui finanziatori per aiutare i debitori in difficoltà a risolvere i loro problemi. Se le precedenti disposizioni di vigilanza chiedevano loro di valutare le iniziative da assumere per venire incontro ai consumatori in difficoltà” ora è espressamente scritto nelle nuove disposizioni poste in consultazione che il finanziatore “si adopera per adottare, ove opportuno, ragionevoli iniziative per venire incontro alle esigenze dei consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento”. Il cambiamento è piccolo, ma c’è. Nel valutare tali iniziative, il finanziatore tiene conto delle circostanze personali, degli interessi, dei diritti e della capacità di rimborso del consumatore. L’elenco degli strumenti utilizzabili è stato anche esteso per comprendere: rimborsi parziali; conversioni valutarie; la remissione parziale e il consolidamento del debito.

Il documento di consultazione della Banca d’Italia è in realtà la somma di diversi documenti che investono le specifiche problematiche della normativa secondaria su cui è stato necessario intervenire. In particolare i documenti riguardano:

  • le disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza;
  • la bozza di aggiornamento delle disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari;
  • la bozza di aggiornamento delle disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata;
  • la bozza di aggiornamento delle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza della relazione tra intermediari e clienti;
  • la bozza di aggiornamento delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari;
  • la bozza di aggiornamento della Circolare n. 139/91 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi.

Su tutti questi aspetti Be Bankers pubblicherà analisi specifiche nei prossimi giorni, con l’aiuto dei suoi esperti e collaboratori.

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2024/secondary-market-directive/index.html??dotcache=refresh