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la componente di attivo circolante rispetto all’”inflazionato”, e già oggetto di gravami preesistenti, attivo immobilizzato come fonte di garanzia anche di medio periodo. A questa esigenza risponde molto bene il pegno non possessorio o rotativo (floating charge) divenuto operativo nel 2023. COS’È ESATTAMENTE IL PEGNO NON POSSESSORIO? “ Il pegno mobiliare non possessorio – così lo definisce l’Agenzia delle Entrate – è una forma di garanzia introdotta in Italia dall’ar- ticolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, a beneficio degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, al fine di agevolarne l’accesso al credito. A garanzia del credito il pegno può essere concesso su beni mobili (ad esclusione dei beni mobili registrati) apparte- nenti al debitore finanziato o ad un altro sog- getto (terzo datore) e, a differenza del pegno previsto dal codice civile agli articoli 2784 e seguenti, il titolare dei beni dati in garanzia non ne perde il possesso. Il pegno non posses- sorio si costituisce con atto scritto e ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione nell’apposito Registro, tenuto dall’Agenzia delle Entrate ”. Nulla dice il Decreto circa i requisiti soggettivi del creditore. Nel silenzio della legge, è da ritenersi che sia riservato ad ogni categoria di soggetto autorizzato all’attività finanziaria, ma non si ravvisano neppure espressi divieti ad un suo uso anche a favore di soggetti non finanziari, come ad esempio nelle operazio- ni di “ supply chain finance ” tra operatori di filiera. Oggetto del pegno Il pegno può essere costituito su una vasta gamma di beni registrati che comprende, di fatto, tutti i prodotti e strumenti inerenti e/o connessi all’attività d’impresa (quali ad esempio, prodotti delle industrie alimenta- ri, metalli, legno e suoi lavorati, macchinari industriali, nonché beni immateriali e beni finanziari). Rotatività della garanzia Salvo che non sia pattuitodiversamente, l’im- presa che ha costituito il pegno è autorizzata a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati dalla garanzia. In tal caso il pegno si trasferirà, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corri- spettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia. Il Decreto tace sulla possibilità di rotatività con sostituzione del bene con altro bene A garanzia del credito il pegno può essere concesso su beni mobili (ad esclusione dei beni mobili registrati) appartenenti al debitore finanziato o ad un altro soggetto (terzo datore) e, a differenza del pegno previsto dal codice civile agli articoli 2784 e seguenti, il titolare dei beni dati in garanzia non ne perde il possesso. di pari o simili caratteristiche (come, per esempio, avviene per il pegno rotativo su prodotti DOP o IGP del DL 17/3/2020 n. 18). Tuttavia, da un punto di vista stret- tamente tecnico, non vedremmo ostacoli evidenti ad un meccanismo di sostituzio- ne, con conservazione del pegno, purché nei limiti del valore dei beni sostituiti. Tale facoltà è oggi ammessa dalla giurispruden- za ed è coerente con la dichiarata finalità dell’istituto del pegno non possessorio di modernizzare il sistema delle garanzie pi- gnoratizie. 74 B E | B AN K E R S

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