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COME SI COSTITUISCE? Il contratto costitutivo deve avere forma scritta a pena di nullità. L’atto deve inoltre contenere l’indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione dei beni che formano oggetto della garanzia e del credito garantito e la determinazione dell’importo massimo garantito. Ai fini dell’opponibilità verso i terzi è neces- saria l’iscrizione del pegno presso il registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate, denominato “ Registro dei Pegni” (il Registro) , gestito da un apposito ufficio dell’Agenzia, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Per l’iscrizione nel Registro è necessario presentare al conservatore, per via telemati- ca, una domanda sottoscritta digitalmente, contenente tutte le informazioni previste dal Regolamento, unitamente al titolo costitutivo del pegno. L’iscrizione può essere eseguita solo in forza di: · atto pubblico o scrittura privata autenti- cata; · contratto sottoscritto digitalmente; · provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’iscrizione ha durata di dieci anni e può es- sere rinnovata. COME SI ESCUTE LA GARANZIA? Al creditore pignoratizio è consentito tutelare il proprio credito tramite una forma di esecu- zione agevolata in via di autotutela. Al verificarsi di un evento di escussione, il creditore deve notificare un’intimazione, an- che direttamente a mezzo PEC, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, ed un avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non posses- sorio trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno. Il creditore, salvo che il titolo disponga diver- samente, ha diritto ad ottenere la consegna dei beni oggetto di pegno entro 15 giorni dall’intimazione. In assenza di consegna, il creditore può rivol- gersi all’ufficiale giudiziario affinché proce- da, anche senza titolo esecutivo e precetto, con le formalità dell’esecuzione per consegna e rilascio. L’ufficiale giudiziario si avvale, nel caso, di un esperto o un commercialista per l’individuazione dei beni pegnati o del corri- spettivo, nel caso di loro alienazione. Compiuta l’intimazione, il creditore ha facol- tà di procedere: 1. alla vendita dei beni oggettodella garanzia; 2. all’escussione o cessione dei crediti oggetto della garanzia; 3. alla locazione dei beni oggetto della ga- ranzia; 4. all’appropriazione dei beni oggetto della garanzia. Al datore di pegno va sempre restituita l’e- ventuale eccedenza rispetto all’importo ga- rantito. CONCLUSIONI E PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE Il pegno non possessorio presenta un’indub- bia attrattiva per i creditori alternativi che approcciano un tavolo di ristrutturazione con concessione di nuova finanza: è lo strumento idoneo a mitigare la perdita attesa in caso di default attraverso il ricorso diretto su beni che rappresentano una risorsa inespressa e libera da altri gravami. Tuttavia, occorre osservare come le prime esperienze applicative lascino ancora indurre una certa prudenza agli operatori. In particolare, l’approccio iniziale del conser- vatore del Registro induce a cautela; l’Agenzia delle Entrate, nelle prime esperienze, non si limita a una verifica formale ma, a quanto risulterebbe, interviene a sindacare i requisiti di merito soggettivi e oggettivi del pegno la cui iscrizione è richiesta, con il rischio per le parti di incorrere in rallentamenti o discus- sioni con l’Agenzia sull’interpretazione del Decreto. Il successo dell’istituto, da considerarsi an- cora di frontiera, dipenderà inoltre inevita- bilmente dal corretto funzionamento dell’e- scussione privata, che potrà essere valutato solo nell’arco di qualche anno e che troverà il proprio banco di prova più importante nei contesti di restructuring normati dal nuovo Codice della Crisi. B E | B AN K E R S 75
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