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il decreto ingiuntivo non opposto (a cui l’art. 647 cpc attribuisce solo efficacia ese- cutiva, che è cosa ben diversa dal passaggio in giudicato) a una sentenza, sancendone “per osmosi” la possibilità di divenire cosa giudicata. Si trattava, pertanto, di un mero principio giurisprudenziale. A dimostrare, però, che tali principi sono più forti della legge, sta la reazione delle Sezioni unite della Cassazione alle sentenze della CGUE. Le nostre Sezioni unite avrebbero potuto ammettere di essersi sbagliate e precisare che il DI non opposto non passa in giudi- cato come era stato in precedenza detto, ma, è semplicemente titolo esecutivo e, quindi, le clausole vessatorie possono es- sere affrontate dal giudice dell’esecuzione. In questo modo, tra l’altro, si sarebbero uniformate alle sentenze del CGUE. Invece hanno creato nuovo diritto, ritenendo ap- plicabile il procedimento dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nel corso di una procedura esecutiva (vero monstrum processuale). La Cassazione, con questa funzione creativa, ha però ecceduto il pro- prio compito, che è quello d’interpretare una norma interna in modo conforme al diritto comunitario o, se non possibile, di- sapplicarla. Invece, la Corte ha dettato un vero e proprio (inammissibile) vademecum processuale, peraltro rivolto ai giudici di merito, che non era suo compito dettare. A fronte delle sentenze della CGUE, avrebbe dovuto intervenire, invece, il Legislatore, per dare certezza ai creditori e ai debitori. Peraltro, ho seri dubbi che le sentenze della CGUE potessero essere applicate come lo sono state, perché, esse hanno, di fatto, dato applicazione immediata in Italia a una Direttiva, che, invece, si sa, deve essere recepita dal Legislatore interno, che però, come detto, non si è presentato all’appel- lo. Di certo, la possibilità che, nel corso di un’esecuzione, il debitore o il giudice, possano sollevare, magari a distanza di anni dall’inizio della procedura esecutiva, l’eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è una dichiarazione di “fine pena mai” per il creditore. Attendiamo che il Legislatore si assuma le proprie respon- sabilità, perché – non va dimenticato – la certezza del diritto (anche quello di credi- to) è elemento alla base dell’efficienza del Sistema Paese. 78 B E | B AN K E R S

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