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Il cessionario non fortunato Racconto una storiella verosimile. Una ban- ca cede diecimila crediti a una finanziaria (Finanziaria 1). Stipulano il contratto di cessione e indicano in un file Excel i nomi- nativi di tutti i creditori ceduti. La Finan- ziaria 1, dopo qualche mese, cede, a sua volta, quei diecimila crediti a una seconda finanziaria (Finanziaria 2), con le medesi- me forme (contratto e file Excel). La Finanziaria 2 agisce in giudizio contro uno dei debitori, il quale eccepisce che essa non è titolare del credito, ovverosia che non è vero che la banca abbia ceduto a Finan- ziaria 1 e che non è vero che Finanziaria 1 abbia ceduto a Finanziaria 2. Quest’ultima rischia di perdere la causa e il credito. Le difficoltà in cui si trova Finanziaria 2 sono: 1. produrre il primo contratto di cessione (Banca – Finanziaria 1), non sempre nella sua disponibilità; 2. produrre un allegato al contratto di cessio- ne da cui risulti la presenza del credito spe- cifico nella prima e nella seconda cessione (poiché sono diecimila crediti, spesso si fa tutto conExcel e ciò che si riesce a produrre è un semplice foglio, che non ha alcuna connessione con il contratto di cessione). Per il futuro la questione dovrebbe esau- rirsi in forza delle nuove norme in arrivo di recepimento della direttiva europea sul mercato secondario dei crediti, che impone una dettagliata informativa ai debitori sul trasferimento delle loro obbligazioni. Ma rimane un notevole contezioso da gesti- re per il passato. La Giurisprudenza, a fronte di una contestazione da parte del debitore (contestazione oggi sempre pre- sente in qualsiasi opposizione), impone al cessionario di provare tutti i contratti di cessione e l’inclusione in ciascuno di essi dello specifico credito. Su questo stato di fatto (che non trovo per nulla scandaloso, anzi) faccio due osser- vazioni: · i legali interni di cedenti e cessionarie, che curano i contratti di cessione, dovrebbero adeguare le modalità di cessione alle indi- cazioni della Cassazione ( rara avis ); · i giudici dovrebbero dare ingresso a ecce- zioni di questo tipo da parte dei debitori solo quando esse siano specifiche, come accade quando il debitore prova di aver ricevuto una richiesta di pagamento da un altro creditore (caso, peraltro, disci- plinato specificamente dal nostro Codice civile: art. 1265 cc). Come può il debitore affermare che non sarebbe stato stipulato alcun contratto di cessione, posto che egli è del tutto estraneo a tale contratto? Come può il giudice non tenere conto che Finan- ziaria 2 agisce in giudizio producendo il contratto, gli estratti conto certificati della banca originator e, magari, i documenti personali del debitore?Ma, soprattutto, mi domando, quale interesse abbia il debitore a eccepire il difetto di titolarità di Finanzia- ria 2? Per il debitore è, infatti, indifferente a chi paga, essendo sufficiente che egli paghi e si liberi. Forse si dovrebbe ricordare che anche se il debitore pagasse (in forza di sentenza) a Finanziaria 2 e questa si rive- lasse non essere creditrice (cd. creditrice apparente), il debitore sarebbe liberato. Chi lo dice? Un giudice? No, l’articolo 1189 cc. Forse che il Codice civile non sia poi così tanto démodé ? Parafrasando “Aspettando Godot” il credi- tore che rimane in attesa del pagamento del proprio credito rischia di fare la fine di Vladimiro ed Estragone. O, forse (e peggio), di Lucky, il servo tenuto al guinzaglio come un animale. B E | B AN K E R S 79

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