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I n questi anni sono state discusse e analizzate in modo approfondito le strategie e i processi per rendere più profittevole il processo di recupero ma, a mio modo di vedere, ci si è sofferma- ti in modo superficiale sia sul ruolo sia sui requisiti che il soggetto specializzato, così come individuato ai sensi dell’articolo 107 del Codice Fallimentare nonché dell’articolo 216 del nuovo Codice della Crisi, dovrebbe svolgere e possedere in considerazione del ruolo cruciale affidatogli. È UN DATO DI FATTO CHE LA MASSIMIZZAZIONE DEL RECUPERO DI UN’ESPOSIZIONE DETERIORATA (MI RIFERISCO IN PARTICOLARE AD UNA SOFFERENZA/NPL) NON PUÒ CHE AVVENIRE ATTRAVERSO UN RIPOSIZIONAMENTO EFFICACE DELLA GARANZIA IMMOBILIARE. LEGAL #RecuperoGaranziaImmobiliare #SoggettoSpecializzato #GestioneImmobili GiampaoloCorea Executive Director di Coldwell Banker Commercial di Giampaolo Corea La figura del soggetto specializzato discipli- nata dall’articolo 216 del Codice della Crisi ricalca per grandi linee quella dell’articolo 106 del Codice Fallimentare con alcune no- vità. Ai sensi di entrambe le disposizioni, al curatore viene data la facoltà di avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento delle vendite competitive. Credo che questa facoltà implichi oramai il doveroso rispetto di taluni standard qualitativi per lo svol- gimento di questo delicato compito che il curatore non può disattendere e che non potendo svolgere in proprio non può che delegare ai soggetti specializzati. B E | B AN K E R S 81
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