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dalla normativa di vigilanza bancaria così come l’obbligo di non sospendere o revocare i contratti pendenti (tra cui anche le linee di credito concesse) in concomitanza della concessione di misure protettive, ma viene introdotta la possibilità di qualificare con la prededuzione anche la riattivazione di linee di credito sospese. Lamedesima norma prevede altresì l’aggiun- ta di un inciso di non poco rilievo, ovverosia che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario. Attraverso l’inserimento di tale previsione, viene pertan- to garantita una maggiore tutela agli istituti in relazione al dibattuto tema dell’abuso del credito. Le modifiche intervenute nell’originario testo legislativo intendono preservare il principio cardine che muove la riforma, rappresentato dalla preservazione del valore aziendale. 84 B E | B AN K E R S
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