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Lemodifiche intervenute nell’originario testo legislativo intendono preservare il principio cardine chemuove la riforma, rappresentato dalla preservazione del valore aziendale. Sa- ranno in grado di raggiungere il loro scopo? La capacità dell’impresa d’intercettare i se- gnali di crisi per tempo, consente di poter definire una way out realistica ricorrendo, se necessario, a uno degli strumenti previsti dalla norma, salvaguardando la continuità aziendale e scongiurando il ricorso alla liqui- dazione giudiziale. In tale contesto “virtuoso” trova allora ragion d’essere l’allineamento d’interessi tra credi- tori e debitore. Per arrivare allo scopo prefissato risultano decisive le trattative tra le parti coinvolte: il Codice impone infatti doveri delle parti nel corso delle trattative, ponendo a carico del debitore il dovere di trasparenza e qualità delle informazioni rassegnate, e richiedendo ai creditori lealtà di comportamento. Il buon esito delle trattative passa poi attra- verso la capacità del debitore e dei profes- sionisti che lo assistono di creare consenso e attrattività rispetto al progetto di piano proposto. D’altra parte, anche i creditori sono chiamati ora a svolgere un ruolo proattivo. In particolare, il Codice affida ai creditori finanziari doveri di segnalazione e impone una condotta rivolta a “ non ostacolare le trat- tative con un comportamento ostruzionistico o rifiutando il contraddittorio sulle proposte del debitore 3 ”. Il concetto di correttezza e buona fede si ri- propone anche come requisito di accesso al concordato semplificato. Tuttavia, se la struttura del Codice risulta co- erente con gli scopi da esso prefissati, i dati di recente registrati fotografano uno scenario attuale in cui appare necessario ancora un periodo di rodaggio applicativo. l debitori che accedono alla composizione negoziata in condizioni d’insolvenza o pre- vedendo di richiedere lemisure protettive, ri- sultano infatti essere il 76%dei casi, stando ai dati elaborati da Unioncamere 4 . Nonostante il trend degli ultimi mesi risulti in migliora- mento, le istanze che si sono concluse con esito negativo risultano pari all’82% delle istanze archiviate 5 . Volendo quindi, in definitiva, tracciare un bilancio conclusivo, la buona riuscita del risanamento passa oggi ancora più di ieri attraverso un atteggiamento responsabile e consapevole di tutte le parti coinvolte. A partire dalla figura dell’esperto che acqui- sisce un ruolo centrale nella composizione negoziata, pertanto, “ occorre investire sulla competenza e sulla formazione specialistica di questi 6 ”. Parimenti, i professionisti che assistono il debitore sono chiamati a svolgere un ruolo d’indirizzo nelle scelte da compiere. Andrebbe incentivata ulteriormente, inoltre, l’implementazione degli adeguati assetti at- traverso anche sgravi fiscali sugli investimen- ti effettuati da parte dell’impresa 7 . Nondimeno, dai creditori finanziari ci si aspetta uno standard di condotta più eleva- to rispetto agli altri creditori, pertanto ade- guate competenze economico-finanziarie e tecnico-giuridiche risultano sempre più necessarie. 1 Si vedano la Relazione illustra- tiva dello Schema di decreto legisla- tivo 07/06/2024, n. 73 e Lo schema di decreto correttivo del codice della crisi, prime considerazione; L.Pan- zani; Diritto della crisi 17/07/2024. 2 Risulta ancora in fase di discus- sione l’inclusione nella transazione degli istituti previdenziali e i tributi costituenti risorse proprie dell’Unio- ne europea. 3 Il D.L. “Pagni” ovvero la lezio- ne (positiva) del Covid, L. Panzani; Diritto della crisi 25/08/2021. 4 Report diffuso da Unioncamere Maggio 2024. 5 Istanze archiviate = Istanze presentate – Istanze rifiutate – Istan- ze in corso. 6 Report diffuso da Unioncamere Maggio 2024. 7 Chi scrive aveva avanzato l’idea già tempo addietro. Si veda il saggio: Gli adeguati assetti in relazione (an- che) alla composizione negoziata P. Scapolo; Il fallimentarista Gennaio 2022. Se l’insieme degli operatori coinvolti sapran- no dunque interpretare correttamente tali principi, ricorrendo ad esempio all’utilizzo del concordato semplificato qualora sussi- sta effettivamente la buona fede , si siano preliminarmente esplorate e non risultino praticabili tutte le alternative possibili, il cammino per raggiungere la meta prefissata dalla Direttiva europea sarà verosimilmente a buon punto. B E | B AN K E R S 85

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