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E se ci si concentra sulla durata della fase di vendita nelle procedure concluse con aggiu- dicazione, i tempi medi dei Tribunali del Sud Italia sono quasi raddoppiati rispetto a quelli delle regioni settentrionali. Se torniamo al concetto inizialmente espres- so (la ricchezza di una Nazione è la propria efficienza), possiamoben comprendere come una giustizia così lenta non potrà mai essere di supporto all’economia, conbuona pace dei proclami dei vari Governi che si sono succe- duti, inmerito al rilancio economico/sociale del nostro Mezzogiorno. È sperabile che l’utilizzo dei fondi europei del PNNRpossamigliorare questa situazione aumentando il personale delle Cancellerie e potenziando l’informatizzazione già avvia- ta delle procedure. Ma occorre anche che si superi quella sensazione d’incertezza delle decisioni giurisprudenziali probabilmente proprio legata “a doppio filo” con la lentezza dell’iter decisionale. La dilatazione dei tempi di ottenimento di un giudicato può portare a decisioni che probabilmente rappresentano la migliore interpretazione attuale della nor- ma, ma che mal si conciliano con i princìpi, le consuetudini e le pregresse decisioni giu- risprudenziali in base ai quali si è formato, spessomolto tempo prima, l’accordo contrat- tuale per cui è causa. Come non citare, tra gli altri, l’anatocismo, la nullità parziale delle fideiussioni, l’applica- zione e il ricalcolo dei tassi, fino ad arrivare alle più recenti decisioni sulla presunta assen- za del cosiddetto merito creditizio. Suquest’ultimopunto si potrebbero citare de- cine di articoli di stampa che, in piena emer- genza daCOVID-19, agendo damegafono dei desiderata politici, chiedevano alle banche di “mettersi unamano sulla coscienza” nell’ero- gazione dei finanziamenti, accusando spesso gli Istituti di credito italiani di essere troppo rigidi e di boicottare il fine ultimo del Decreto Liquidità. Oggi, nelle cause sorte per i primi mancati pagamenti di quei finanziamenti, le banche spesso si trovano a dover difende- re le valutazioni economiche effettuate ex ante, in un momento storico (una pandemia mondiale) dove le assunzioni, le stime e le previsioni legate al comportamento delle variabili economiche erano tutte da riscri- vere ma occorreva tutelare il più possibile il tessuto economico sociale del Paese. Troppo facile dire ex-post, quando l’impresa è andata inmalora (magari proprio per gli effetti della pandemia) che il credito è stato erogato senza tener conto del merito creditizio. Anche per questomotivo, ormai ogni azione di recupero del credito in Italia vede il coin- volgimento del giudice. Tra tempi biblici e incertezza della decisione finale, il debitore è spinto ad adire il Tribunale, trasformando- lo sostanzialmente nell’unico luogo di riso- luzione dei conflitti. E talune delle recenti norme varate per la Crisi d’Impresa (come, ad esempio, la possibilità di ricorrere allemi- sure protettive) hanno ampliato, se possibile, questo problema. Com’è noto, le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII), se concesse, bloccano la gran parte delle azioni che i creditori possono avviare a maggiore tutela del loro credito, con un effetto di c.d. automatic stay , per il perio- do dedicato al tentativo di comporre la crisi aziendale. Anche in questo caso, in assenza di una rigorosa e solida valutazione, da parte del Tribunale che le concede, d’idoneità delle misure richieste a salvaguardare trattative se- rie che permettano un effettivo risanamento dell’impresa richiedente, le misure protetti- ve non potranno che risultare un’ulteriore dilatazione di tempi di recupero e una più che probabile perdita di valore del credito da recuperare. Fino a che i Tribunali saranno ingolfati da ogni tipo di azione, spesso avviata per “com- prare tempo”, non riusciremo a vedere mi- glioramenti nonostante le riforme. Velocizza- re i tempi di giustizia non vuol dire soltanto avere decisioni più veloci, ma anche avere decisioni più coerenti con lo spirito degli ac- cordi contrattuali sui quali si decide. Un tale risultato aumenterebbe esponenzialmente le soluzioni stragiudiziali, favorendo ulterior- mente il circolo virtuoso. Risolvere una controversia commerciale in Italia richiede più tempo e risulta più costoso che in tutto il resto dell’UE. 88 B E | B AN K E R S
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