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Applicando il criterio della curva degli in- teressi, ovvero effettuando il rapporto tra la somma delle quote interesse delle rate resi- due e il totale delle quote interesse, il cliente avrebbe diritto a una quota di rimborso dei costi pari al 67,20% , pari a €1.743,78. Il metodo della curva degli interessi risulta, dunque,meno conveniente per il consumato- re rispetto a quella pro-rata, essendo inferiore il rimborso a cui egli avrebbe diritto. Tale assunzione è valida non solo nel caso specifico (estinzione alla rata n.16), ma per ogni epoca k (vedasi grafico 1 ). La differenza nell’andamento delle percen- tuali generate dal metodo della curva degli interessi rispetto a quella pro-rata è dovuta al fatto che un piano di ammortamento prevede quote d’interessi decrescenti e, dunque, al trascorrere delle scadenze, il totale degli inte- ressi da restituire diminuisce con più rapidità rispetto alla linearità del tempo. Tale sviluppo è, quindi, indipendente dal metodo di ammortamento utilizzato; volen- do considerare, ad esempio, il piano a quota capitale costante (c.d. all’italiana ), calcolan- do la percentuale di rimborso si ottiene un valore di nuovo inferiore a quello previsto dal criterio pro-rata e inferiore, seppur di poco, anche a quello della curva degli interessi del piano alla francese. L’unico piano per cui l’andamento della per- centuale generata dalla curva degli interessi coincide con quella del criterio pro-rata è quello a rimborso unico ovvero quando il rimborso del capitale prestato avviene in un’unica soluzione all’epoca finale. In tal caso, le quote capitale sono tutte pari a zero, eccetto l’ultima che sarà pari al ca- pitale inizialmente prestato. Pertanto, gli interessi sono calcolati sempre sullo stesso importo e, quindi, le quote interesse sono uguali fra loro. I metodi di restituzione dei costi: ne esiste uno sempre più vantaggioso? La giurisprudenza (di merito e di legittimità) più recente ha condiviso tali conclusioni, di- stinguendosi però nelle modalità di calcolo adottate per quantificare l’importo delle ridu- zioni. In particolare, si possono individuare due diversi metodi: · il criterio “ pro-rata temporis ” (solitamente applicato ai costi recurring ), prevede che i costi sostenuti dal finanziatore siano ri- partiti in proporzione al periodo di tempo effettivamente utilizzato rispetto alla du- rata totale del finanziamento; · il criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, il cui orientamento è stato condiviso dall’ABF a partire dalla decisione 26525/2019, stabilisce una pro- porzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancorama- turati secondo il piano di ammortamento, e l’importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono es- sere rimborsati. Allo scopo di meglio comprendere la diffe- renza tra i due criteri, si è provveduto alla loro applicazione in un caso pratico (vedasi tabella 1 ) per evidenziare l’andamento delle percentuali di rimborsonel corsodel rapporto al variare dell’epoca di estinzione. Al momento della stipula, il cliente corri- sponde un totale di costi del credito pari a €2.594,76. Il finanziamento viene estinto alla rata n.16 quando ne mancano ancora 68. Applicando il criterio pro-rata, ovvero rap- portando il numero di rate residue al numero totale di rate, il cliente avrebbe diritto a una quota di rimborso dei costi sostenuti pari all’ 80,95% , pari a €2.100,52. In caso d’estinzione anticipata del contratto, l’art. 125-sexies, comma 1, del Testo unico bancario - Tub (introdotto dal 19.09.2010) disciplina il diritto per il consumatore di ottenere una riduzione del costo totale del credito in termini di interessi e commissioni. Nello specifico, nei primi anni d’applicazione di tale norma l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di merito e dall’ABF aveva limitato il diritto al rimborso ai soli costi recur- ring , a eccezione dei casi in cui le conseguen- ze del recesso anticipato non fossero pattuite in modo chiaro e trasparente. In tale quadro interpretativo è intervenuta la decisione 11.09.2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. senten- za Lexitor), che ha interpretato l’art. 16, para- grafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso “ che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimbor- so anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ”. La sentenza afferma, quindi, il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del credito, siano essi costi up-front o recurring . A seguito di tale pronuncia, il Legislatore – in sede di conversione del decreto legge n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021 – ha intro- dotto l’art. 11-octies, il cui comma 1modifica l’art. 125 sexies Tub che viene riformulato inserendo il diritto, del consumatore, “ alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte ”, prevedendo, quindi, il diritto alla riduzione non solo dei costi recur- ring , ma anche di quelli up-front . 90 B E | B AN K E R S

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