Giro di vite sul Codice della crisi d’impresa: Palazzo Chigi nei giorni scorsi ha approvato, in via preliminare, alcune disposizioni integrative e correttive al testo del D. Lgs 14/2019. L’obiettivo della riforma è correggere difetti di coordinamento normativo, rettificare alcuni errori e fornire chiarimenti su dubbi interpretativi emersi durante l’applicazione del Codice. Lo schema di decreto legislativo di riforma, approvato in prima lettura su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è composto di oltre cinquanta articoli. È il terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice, e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. Il testo ha ricevuto il primo sì dopo settimane di confronto tra i dicasteri dell’Economia e della Giustizia, le agenzie fiscali e l’Inps.
Obiettivo: aiutare le aziende in difficoltà
“Con l’intervento di oggi in materia di crisi d’impresa e di insolvenza – ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio – il governo tende la mano ad aziende e professionisti in difficoltà. L’obiettivo di questo correttivo è fare in modo che – proprio come avviene per una malattia – l’eventuale crisi possa essere individuata e affrontata il prima possibile. Facendo chiarezza su molti istituti, da un lato infatti aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall’altro rafforziamo gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell’impresa e di ricerca delle possibili soluzioni. È un altro impegno del Pnrr rispettato e un concreto aiuto al nostro sistema produttivo”.
Le novità della riforma
Il decreto correttivo – secondo quanto riferisce il Sole24Ore – include interventi per migliorare il coordinamento delle misure contro la crisi d’impresa, con una componente fiscale specifica sulla transazione, inserita prima dell’attuazione della delega fiscale. È stato esteso il ricorso agli accordi transattivi, permettendo al debitore di proporre alle Agenzie fiscali il pagamento parziale o dilazionato dei debiti, supportato da una relazione di un professionista indipendente e una relazione sui dati aziendali redatta da un revisore legale.
Nei piani di ristrutturazione, le transazioni possono coinvolgere tributi, contributi e premi gestiti da enti previdenziali e assicurativi, con specifiche condizioni per l’omologazione da parte del tribunale in assenza dell’adesione delle Agenzie fiscali o dell’Inps. Se il credito complessivo dei creditori aderenti supera un quarto del totale debiti dell’impresa, il soddisfacimento dei crediti pubblici deve essere almeno del 60%, escludendo interessi e sanzioni. In altri scenari, il soddisfacimento sale al 70%. Tuttavia, la normativa attuale non stimola un aumento del soddisfacimento dei crediti, piuttosto favorisce strumenti di regolazione della crisi che non impongono tali limitazioni, come nel caso del concordato.
La reazione dei commercialisti
Soddisfazione per l’approvazione del nuovo testo è stata espressa dall’Ordine dei Commercialisti. “Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato dal Consiglio dei ministri – secondo il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, Elbano de Nuccio – rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche apportate al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”.
De Nuccio è anche componente dell’Osservatorio permanente sulla crisi di impresa istituito al Ministero della Giustizia e sottolinea come alcune delle novità contenute nel decreto correttivo siano state fortemente volute dai commercialisti, che hanno lavoato con il Consiglio nazionale forense. “Le modifiche apportante al testo – aggiunge – consentiranno di superare ampiamente importanti criticità alla base della prima stagione del Codice della crisi”.
Tra le novità più rilevanti, i commercialisti segnanalano le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. In particolare, il testo del decreto contiene la riformulazione dell’art. 25-octies prevedendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 approvata dalla Camera la settimana scorsa.
Tra le modifiche approvate anche quelle all’art. 356 del Codice. L’albo dei gestori diventa ora elenco. Si differenziano così i professionisti ordinistici da quanti non lo sono: per loro viene meno l’obbligo del tirocinio attualmente previsto nel testo vigente. Altra novità è quella che interessa la composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari.
“Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici – commenta il presidente – si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario”.