Tra le norme penali del Titolo IX del Codice della crisi è contenuto il reato di falso in attestazioni nelle relazioni del professionista indipendente. Il delitto riguarda solo la veridicità dei dati aziendali usati per la ristrutturazione dell’impresa in crisi. Non include la valutazione della fattibilità del piano di ristrutturazione. Se il professionista omette informazioni rilevanti, questa omissione deve riferirsi solo alla veridicità dei dati aziendali, non alla fattibilità del piano. A chiarirlo è un documento da poco pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti nell’ambito dell’attività delle aree “Funzioni giudiziarie” e “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali. Nello studio si chiariscono alcuni importanti aspetti di responsabilità penale a cui i professionisti che si occupano di di attestazioni dei piani di risanamento previsti dal Codice, possono incorrere.
Nell’introduzione al documento, realizzato da Cristina Bauco e Roberto Eustachio Sisto, si sottolinea che “la riforma della crisi di impresa conferma la centralità del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi. La valorizzazione delle competenze tecniche dell’aziendalista viene affermata anche nello schema di decreto correttivo del Codice della crisi, approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei ministri, dove aggiuntive prerogative sono assegnate al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni secondo le indicazioni della novella”. Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, “il Codice conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi istituiti anche presso gli Ordini professionali”.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti – come si legge nel testo – dedica “a queste tematiche specifica attenzione curando la pubblicazione di documenti interpretativi e linee guida finalizzati a indirizzare l’attività dei professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi. La recente pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, con l’obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti – attestatori della veridicità e fattibilità dei piani di risanamento, nonché autori degli altri peculiari giudizi previsti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – si sofferma anche sull’individuazione delle responsabilità civili e penali dell’attestatore”.