Concordato in continuità omologato anche in presenza di reclamo accolto

In una recente sentenza a Trento applicato il principio del “win but lose”.

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Foto di Sora Shimazaki da Pexels

Il Codice della crisi (articolo 53, comma 5-bis ) consente l’omologazione del concordato in continuità aziendale anche in presenza di un reclamo accolto, a condizione che vi sia una richiesta delle parti e che l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevalga sul pregiudizio del reclamante. Lo segnala un articolo de Il Sole 24 Ore che si sofferma sul cosiddetto principio “win but lose” in attuazione della direttiva UE 2019/1023, permettendo agli Stati membri di omologare il concordato anche in caso di reclamo fondato, riconoscendo un risarcimento alla parte vittoriosa che abbia subito una perdita economica.

Gli effetti del concordato in continuità aziendale diventano irreversibili a beneficio dei creditori, anche in caso di impugnazioni fondate, ma viene appunto riconosciuta una tutela monetaria alla parte vittoriosa per il pregiudizio subito.

Un esempio recente del “win but lose” è la decisione della Corte d’appello di Trento, segnalata dal giornale, che ha confermato l’omologa del concordato nonostante le censure delle reclamanti, riconoscendo la prevalenza dell’interesse generale dei lavoratori e dei creditori. Le parti reclamanti avevano censurato la decisione dei giudici di primo grado di omologare un concordato in continuità con previsione della prosecuzione di un contratto di leasing avente a oggetto un complesso alberghiero in corso di costruzione alle condizioni imposte dalla società debitrice. E avevano anche censurato l’assunto della debitrice, secondo cui il debito restitutorio sarebbe sorto alla stipula del contratto (prima del deposito della domanda) e si sarebbe potuto rimodulare in base alla proposta concordataria. Che prevedeva la modifica unilaterale delle condizioni del contratto pendente, riducendo interessi e rate e incrementando il prezzo di opzione. 

Per i giudici di appello, la pendenza di un certo numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché lo svolgimento dell’attività alberghiera su base stagionale, che agevola la conclusione di contratti a tempo determinato, comporta la prevalenza dell’interesse generale di lavoratori e creditori rispetto a quello delle reclamanti, giustificando l’omologa della proposta. Quanto al risarcimento spettante alle opponenti, i giudici hanno ritenuto opportuna l’instaurazione del contraddittorio fra le parti, per individuare gli elementi utili a liquidare il danno.

Questa norma introduce, per il concordato in continuità, una tutela alternativa a quella demolitoria. La disposizione – anche a fronte della riscontrata illegittimità dell’omologazione concessa dal tribunale – stabilizza gli effetti dell’omologa a favore dei creditori e accorda al reclamante una tutela solo risarcitoria, a patto che vi sia interesse prevalente di creditori e lavoratori.