Credit scoring: l’interessato ha diritto ad una spiegazione esauriente

La Corte di Giustizia europea interviene in una controversia che in Austria opponeva una società telefonica e una cliente cui è stato negato un contratto

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Corte di Giustizia europea, Kirchberg, Lussemburgo

Le ragioni per cui è stato negato un contratto sulla base di un merito di credito devono essere spiegate con chiarezza all’interessato, così da consentirgli di comprendere e contestare la decisione. Non è sufficiente esporre un algoritmo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea, che ha preso posizione in una vicenda accaduta in Austria, dove un operatore di telefonia mobile ha negato a una cliente la stipula di un contratto, adducendo che non era sufficientemente solvibile.

L’operatore si basava su una valutazione del merito creditizio della cliente, ottenuta in via automatizzata dalla Dun & Bradstreet Austria, un’azienda specializzata nella fornitura di simili valutazioni. Nel caso di specie, la somma in discussione era modesta, poiché il contratto avrebbe comportato il pagamento di 10 euro mensili.

Nella controversia che ne è scaturita, un giudice austriaco ha dichiarato, con decisione definitiva, che la Dun & Bradstreet Austria aveva violato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). La società non avrebbe infatti fornito alla cliente «informazioni significative sulla logica utilizzata» nel processo decisionale automatizzato in questione. Quantomeno, l’azienda non avrebbe sufficientemente motivato la ragione per cui non ha potuto fornire tali informazioni.

Cosa avrebbe dovuto invece fare? Il giudice ha interpellato la Corte di Giustizia, ed ecco la risposta: «Il titolare del trattamento» – spiega la Corte nella sua sentenza – «deve descrivere la procedura e i principi concretamente applicati in modo tale che l’interessato possa comprendere quali dei suoi dati personali sono stati utilizzati, e in che modo, nel processo decisionale automatizzato. Per soddisfare i requisiti di trasparenza e intelligibilità, potrebbe essere adeguato, in particolare, informare l’interessato di come una variazione a livello dei dati personali presi in considerazione avrebbe condotto a un risultato diverso».

La semplice comunicazione di un algoritmo «non sarebbe, invece, una spiegazione sufficientemente concisa e comprensibile».