La Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni di vigilanza volte ad applicare la nuova direttiva UE sul mercato secondario dei crediti (Secondary Market Directive – SMD). La normativa europea ha riservato a specifici operatori, se diversi dalle banche, quella specifica attività, istituendo un albo ad hoc tenuto dall’autorità di vigilanza bancaria. Nel luglio scorso, Via Nazionale aveva avviato la consultazione sulla sua regolamentazione secondaria e ora si arriva all’atto conclusivo di questo iter normativo.
Le nuove disposizioni di vigilanza – precisa una nota di Bankitalia – si compongono di due parti: nella Parte Prima sono contenute le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, mentre nella Parte Seconda sono indicate quelle applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione per conto di acquirenti di crediti in sofferenza oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza.
La Parte Prima, articolata in 12 capitoli, disciplina, tra l’altro: le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell’Unione Europea diversi dall’Italia (Capitolo 2); le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4); l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5); l’operatività in Italia e all’estero dei gestori di crediti (Capitolo 6); le regole applicabili agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11).
La Parte Seconda disciplina, in un unico capitolo: (i) gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d’Italia applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza; nonché (ii) gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.
Sono state poi modificate le norme in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, nonché le disposizioni di vigilanza sulle informazioni e i documenti da trasmettere nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata, per estenderne l’applicazione ai gestori di crediti in sofferenza.
La Banca d’Italia ha anche aggiornato le «disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», in cui ha trovato posto l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di informazione e protezione dei debitori, che costituiscono una parte assai rilevante della nuova normativa comunitaria. Nei prossimi giorni, Be Bankers pubblicherà analisi specifiche sulle principali novità in arrivo, con l’aiuto dei suoi esperti e collaboratori.
Per il prossimo 6 marzo, la Banca d’Italia – ha informato infine Via Nazionale – ha anche organizzato un primo workshop dedicato a tutti gli operatori interessati a presentare domanda di autorizzazione come «gestori di crediti in sofferenza».