Una nuova sentenza si aggiunge alle numerose pronunce in materia di insinuazione allo stato passivo di un’impresa fallita per le somme relative a finanziamenti erogati da un istituto di credito assistiti da garanzia pubblica MCC (Medio Credito Centrale).
Il Tribunale di Piacenza, con decreto dell’8 gennaio 2025, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo promossa da un intermediario, sul presupposto che il finanziamento garantito da MCC «era stato erogato in violazione della prudente valutazione del merito creditizio e quindi da ritenersi nullo, e le somme, conseguentemente, irripetibili (cioè irrestituibili, ndr) ex art. 2035 C.c.».
Le motivazioni della sentenza
In particolare – fa presente un articolo di DB – «il finanziamento era stato concesso con colpa grave dell’operatore qualificato, il quale non aveva svolto nessun reale approfondimento circa la situazione economico-patrimoniale e l’effettiva capacità di rimborso da parte dell’impresa finanziata, in violazione, appunto, della regola di prudente valutazione del merito creditizio».
L’impresa in questione «presentava, infatti, chiari sintomi di insolvenza o quantomeno di crisi, dovendosi pertanto escludere ogni ripetizione delle somme erogate: la concessione di credito in siffatte circostanze costituisce infatti – ha sottolineato la sentenza – atto illecito e contrario a norme imperative, anche penali, nonché all’ordine pubblico e al buon costume. E, conformemente alla pronuncia del Tribunale di Torino del 4 ottobre 2022, il contratto era da ritenersi nullo e le somme irripetibili».