Crisi d’impresa: il correttivo applicabile anche nelle procedure pendenti

Il terzo correttivo al Codice della crisi è stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale

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Il correttivo del Codice della crisi, il cui terzo decreto è stato pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, è applicabile anche alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del Codice della crisi, agli strumenti di regolazione della crisi, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria “pendenti alla data odierna”. Lo segnala il Sole 24 Ore precisando, tuttavia, che è però prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno introdotto la possibilità di un accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, così come a quelle che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo.

Trova invece applicazione anche con riguardo alle procedure di concordato preventivo in continuità “già pendenti alla data odierna” la modifica apportata al comma 2 dell’articolo 112 Codice della crisi, contenente la disciplina della cosiddetta “ristrutturazione trasversale“, ai sensi del quale il tribunale omologa il concordato in continuità aziendale anche in assenza del voto favorevole di tutte le classi, se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, “in mancanza”, sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Il correttivo chiarisce che l’espressione «in mancanza» è riferita all’ipotesi in cui difetti la maggioranza delle classi: il concordato, indipendentemente da quando sia stato proposto, può dunque essere omologato anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori, qualora si tratti “di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione” (cioè dei creditori che costituiscono la cosiddetta “classe svantaggiata“).