Direttiva Npl: le novità delle nuove istruzioni di vigilanza Bankitalia

Le principali novità e implicazioni operative delle nuove disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza

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La Banca d’Italia ha emanato il 12 febbraio scorso le sue «Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza» (le Disposizioni) in attuazione del D.lgs. 116/2024. Dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli interessati potranno richiedere l’iscrizione all’Albo di cui al nuovo art. 114.5 del TUB, che regola i Gestori di crediti in sofferenza (GCS), i quali opereranno per conto degli Acquirenti di crediti in sofferenza (ACS).

Poche le novità rispetto alla bozza delle Disposizioni pubblicata lo scorso settembre per la Consultazione. Sicuramente interessanti alcune precisazioni di Banca d’Italia rilevabili nella «Tavola di resoconto alla Consultazione», reperibile sul suo sito.

  1. I crediti commerciali ed erariali non sono ricompresi nella regolamentazione emanata e il loro acquisto, al pari di quelli diversi dalle sofferenze, resta soggetto alla riserva di legge di cui all’art. 106 TUB e D.M. 53/2015.
  2. La nuova normativa si applica alle cessioni di sofferenze così classificate dopo la sua entrata in vigore.
  3. Differentemente dalle cartolarizzazioni con segmentazione del rischio, per le quali non si applica il D.lgs. 116/2024, quelle monotranches vi sono assoggettate e al GCS fanno capo le attività di verifica della conformità alla legge e al prospetto informativo, riservate a banche e 106 TUB in base alla legge 130/1999.
  4. I GCS che sono in possesso della licenza ex art. 115 TULPS possono rinunciarvi.
  5. Nel caso in cui la classificazione di un credito bancario in stato di sofferenza avvenga successivamente all’affidamento a un 115 TULPS, quest’ultimo potrà continuare a gestirlo, ma se il credito viene successivamente ceduto a un ACS, dovrà essere nominato un GCS.
  6. Se un credito in sofferenza viene riclassificato UTP, il GCS incaricato potrà continuare a gestirlo.
  7. Un GCS incaricato del recupero stragiudiziale di crediti non in sofferenza potrà continuare a gestirli una volta classificati a sofferenza. In questo caso, a nostro avviso, si dovrà applicare per intero la normativa di cui al D.lgs. 116/2024 e le Disposizioni attuative di Banca d’Italia.
  8. Gli acquisti di sofferenze da parte di società fiduciarie non sono vietati, ma acquirente sarà considerato il fiduciante. Anche in questo caso sarà necessaria la nomina di un GCS.
  9. Viene attenuata la regolamentazione sui conflitti di interesse con la sostituzione del termine «prevenire» con «gestire».
  10. I GCS possono acquistare sofferenze pro soluto e solo per proprio conto e possono successivamente cederle, contrariamente ai 115 TULPS, che possono acquistarle solo a fini di recupero. Tuttavia, il portafoglio di proprietà non potrà superare, in termini di GBV (Gross book value), il 50% del totale del portafoglio sofferenze gestito. Non ci sono limitazioni per la gestione stragiudiziale di crediti anche diversi dalle sofferenze.
  11. Dalle risposte di Banca d’Italia alla Consultazione sembra confermato che un credito in sofferenza resti soggetto alla normativa del D.lgs. 116/2024 anche in caso di successive cessioni, fino all’estinzione. Se questa interpretazione fosse corretta, si rileverebbe un limite significativo alla commercializzazione delle sofferenze, in controtendenza con lo spirito di liberalizzazione della Direttiva europea sul mercato secondario, in recepimento della quale il D.lgs. 116/2024 è stato emanato.
  12. L’esternalizzazione di funzioni operative del GCS non è sfavorita, anzi, purché il GCS non si trasformi in una «empty shell».
  13. Il GCS potrà svolgere attività di recupero crediti giudiziale ove prevista e disciplinata dal contratto con il titolare del credito, anche non ACS. Questa impostazione sembra attenuare la portata delle previsioni inserite nelle Disposizioni al Punto 3 della Parte Prima, Capitolo 5, Sez. VI, dove è chiaramente scritto che il GCS «avvia e segue lo svolgimento delle procedure giudiziali». Abbiamo qualche dubbio che appaia del tutto chiara la differenza tra recupero crediti stragiudiziale e giudiziale.
  14. La Banca d’Italia si dichiara «incompetente, né provvista dei poteri necessari» alla diretta supervisione dell’attività di recupero crediti stragiudiziale. Argomentazione non convincente, poiché sia l’attività stragiudiziale sia quella giudiziale sono componenti essenziali dell’attività di recupero crediti di banche e intermediari regolamentati e vigilati come i GCS.
  15. Banca d’Italia conferma che, allo stato, il GCS non è incluso nella lista dei soggetti obbligati a osservare le norme del D.lgs. 231/2007. Sarà bene che il legislatore provveda a colmare questo vuoto.