Palazzo Chigi ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo di recepimento della direttiva SMD, la n.2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti. Lo comunica in una nota lo stesso Consiglio dei ministri, che tuttavia non precisa se al documento siano stati apportati emendamenti.
Verso lo sviluppo del mercato secondario degli NPL
L’obiettivo delle norme Ue, che “riguardano la disciplina bancaria e in materia di revisione legale dei conti, oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alla Banca d’Italia” mirano ad incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati, eliminando gli ostacoli al loro trasferimento. Viene liberalizzato l’acquisto di NPL, con soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista. Viene riservata comunque la gestione degli stessi ad operatori specializzati, iscritti in apposito albo, autorizzati a operare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, garantendo, al contempo, una maggiore tutela dei diritti dei debitori ceduti.
La direttiva, in particolare, mira ad aumentare la competizione per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali, ma anche i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. S’intende poi aumentare il livello di armonizzazione del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di NPL devono attenersi per operare in Ue.
Nasce il gestore di crediti in sofferenza
Viene istituita una nuova figura di intermediario: il gestore di crediti in sofferenza, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Tra gli enti soggetti a regime intermedio anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del tub. La maggior parte delle discrezionalità previste dalla direttiva viene esercitata direttamente in normativa primaria, mentre si riconosce alla Banca d’Italia il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi. L’autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. Si prevede inoltre, l’estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII del tub ai ‘gestori di crediti in sofferenza’. Gli importi derivanti dalle sanzioni saranno riversati nel bilancio dello Stato.