Iniziano ad arrivare al pettine gli effetti dell’accesso massivo alle garanzie della Sace (istituto per i servizi assicurativi del commercio estero) e del fondo di garanzia per le micro, piccole e medie aziende, gestito da Mediocredito Centrale (Mcc), concesse durante il periodo della pandemia. Spesso – scrive Il Sole 24 Ore – a beneficiare del sostegno «furono infatti imprese già in difficoltà, a prescindere dalla pandemia da Covid-19: l’effetto fu quindi di allungarne l’agonia, senza risolverla».
Sorpassata quell’emergenza e arrivato ora il momento della resa dei conti, la soluzione – spiega il giornale – non può non passare anche dalla complessa gestione delle garanzie governative che assistono il credito finanziario. Il modo di affrontare al meglio questo momento di passaggio costituisce l’oggetto delle linee guida messe a punto da Krino, associazione che unisce oltre trenta studi legali italiani e internazionali (“Linee guida sulle tematiche relative alla ristrutturazione dei crediti garantiti da Mcc/Sace”).
Nel periodo pandemico i decreti emergenziali (Dl 18/2020, Cura Italia e Dl 23/2020, Liquidità) hanno agevolato l’accesso alle garanzie Sace ed Mcc. L’effetto è stata un’autentica pioggia di denaro. Furono erogati più di 250 miliardi di euro, garantiti dallo Stato per circa l’80 per cento. Meno del 18% (circa 41 miliardi) fu ufficialmente destinato al consolidamento, con credito aggiuntivo limitato, ma in realtà – è sempre Il Sole 24 Ore a sostenerlo – « in molti (anche troppi) casi si trattò di una mera trasformazione di credito pericolante in credito garantito dallo Stato, a beneficio più del creditore che del debitore, che nel migliore dei casi ottenne lo riscadenziamento». Ora i nodi iniziano a venire al pettine e i dati Unioncamere evidenziano un aumento del ricorso agli strumenti di soluzione della crisi. Nella maggioranza dei casi l’indebitamento è formato anche da posizioni garantite Sace o Mcc.
Le linee guida Krino si occupano di come gestire questi crediti e ricordano innanzitutto come la giurisprudenza di legittimità abbia fornito chiarimenti sia sull’esistenza sia che sulla natura privilegiata del credito derivante dalle garanzie Sace ed Mcc. Il credito esiste dal momento della concessione della garanzia, la cui escussione è solo condizione per azionare il relativo recupero, ed è dotato dalla nascita del privilegio previsto per legge (articolo 8-bis Dl 3/2015 e articolo 9 Dlgs 123/198), che ne dispone la prevalenza rispetto a ogni altra causa di prelazione, ad eccezione delle spese di giustizia, dei crediti di cui all’articolo 2751bis del Codice Civile (crediti relativi a retribuzioni e tfr) e dei diritti precedentemente acquisiti da terzi. Anche se il finanziamento garantito è chirografario, la soluzione della crisi deve tenere in considerazione gli effetti sia del pagamento parziale che della rimodulazione, con modalità che dipendono dallo strumento utilizzato e dalla avvenuta, o meno, escussione della garanzia pubblica da parte della banca finanziatrice.
Negli strumenti negoziali in genere (piano attestato, contratti con i creditori all’esito della composizione negoziata, accordi di ristrutturazione) l’accordo con il creditore garantito richiede comunque il consenso di Sace o Mcc per essere efficace, in ragione sia dei principi civilistici che delle specifiche previsioni di legge o contrattuali che disciplinano la garanzia.
Gli scenari possibili sono due: rimodulazione del credito o il suo stralcio. Nel primo caso è essenziale che la proposta non travalichi i limiti che la legge assegna al garante pubblico. Nel secondo «rileva anche il limite minimo di soddisfazione del garante, che in linea generale non può essere deteriore rispetto a quello dell’alternativa liquidatoria, come per qualsiasi credito privilegiato, o al livello fissato da regolamenti interni».
Va detto però che ragioni di tutela di interessi superiori, quali la continuità dei rapporti di lavoro, consentono spesso ai garanti di accettare proposte anche inferiori. Se la soluzione passa invece da uno strumento concorsuale, quale il concordato preventivo o il fratello minore semplificato, piano e classi dipendono dall’escussione, o meno, della garanzia governativa. In caso positivo « dovrà essere rappresentato il credito privilegiato di Sace o Mcc, altrimenti il finanziamento chirografario, con un fondo per le conseguenze dell’escussione, con il relativo privilegio».