Credit servicers: l’EBA pubblica le sue linee guida per l’istituzione di elenchi e registri nazionali

Tra le varie disposizioni, l'Autorità bancaria europea stabilisce che gli elenchi (o registri) dovrebbero essere gratuiti e sempre accessibili online senza difficoltà per gli utenti

0
166
European Banking Authority

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato, a beneficio delle autorità competenti dei vari Stati, le proprie linee guida definitive per l’istituzione e la tenuta di elenchi o registri nazionali dei credit servicers. In base alla Direttiva NPL (Direttiva 2021/2167) infatti, gli Stati membri devono garantire che le autorità competenti (nel nostro Paese la Banca d’Italia) istituiscano e mantengano almeno un elenco o, ove ritenuto più opportuno, un registro nazionale, di tutti i credit servicers autorizzati a prestare servizi nel loro territorio.

In tale contesto l’EBA ha il compito, per legge, di sviluppare linee guida sull’istituzione degli elenchi al fine di “garantire parità di condizioni in tutta l’Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i mutuatari”. In parole povere si forniscono indicazioni ai regulator su come tenere gli elenchi, con particolare attenzione per i gestori che hanno facoltà di incassare  i rimborsi dei  debitori. Le disposizioni disegnano un quadro omogeneo per tutta l’Ue al fine di creare un mercato unico di questo tipo di intermediari.

Nelle linee guida l’EBA, oltre ad indicare il contenuto degli elenchi e dei registri, le modalità con cui devono essere resi accessibili e le scadenze con cui devono essere aggiornati, specifica che dovrebbero “facilitare l’accesso dei mutuatari alle informazioni sulle procedure di gestione dei reclami offerte dalle autorità competenti”. Serve dunque fornire le generalità dei gestori (nome, indirizzo) e rendere noto se si tratti di un soggetto autorizzato a prestare servizi o a ricevere e trattenere fondi dai mutuatari). L’EBA chiarisce inoltre che gli elenchi (o registri) dovrebbero essere gratuiti, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sul sito web dell’autorità competente o da eventualmente un altro strumento elettronico, senza richiedere la previa registrazione dell’utente per l’accesso.

Vengono fissate inoltre le scadenze entro le quali le autorità competenti devono aggiornare gli elenchi: una settimana per gli aggiornamenti periodici e due giorni lavorativi per gli aggiornamenti critici sulla revoca dell’autorizzazione o sul divieto di ricevere e detenere fondi dai mutuatari. In seguito alla consultazione pubblica da luglio a ottobre 2023, l’EBA ha inoltre previsto che gli elenchi siano scaricabili e disponibili in inglese.