La perdita di esercizio non equivale a insolvenza

L'insolvenza può essere accertata sul piano giudiziario anche prima dell'inadempimento, ma quando le condizioni dell'impresa lasciano ragionevolmente presagire l'imminente paralisi nei pagamenti.

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Corte di Cassazione. Foto di Michele Bitetto su Unsplash

La perdita di esercizio di una società poi fallita non equivale a insolvenza, almeno al momento del pagamento “incriminato” in favore del socio. Sono due le condizioni necessarie affinché si configuri il reato di bancarotta preferenziale secondo una recente sentenza della Cassazione ( sez. V, sent. 29607/2024): da una parte la violazione della par condicio fra i creditori, dall’altra il dolo specifico costituito dalla volontà di garantire un vantaggio al creditore soddisfatto, accettando il rischio di un danno per gli altri. È stato così accolto – scrive Italia Oggi – il ricorso contro le conclusioni del pm proposto dall’amministratore unico di una srl. All’imputato si addebitavano due pagamenti effettuati al padre, in qualità di socio, a titolo di rimborso di un finanziamenti. Uno di questi era avvenuto in un momento, secondo la Corte d’appello, di grave squilibrio economico-finanziario; la condanna venne decisa valorizzando dati documentali che avrebbero attestato un maquillage del bilancio al successivo 31 dicembre.

È stata accolta la censura della difesa secondo cui il rosso in banca per 450 mila euro a fine anno non dimostrava che il saldo fosse negativo anche all’epoca del versamento al padre. E in ogni caso il saldo negativo non implicava che il titolare del conto si trovasse in uno stato d’insolvenza. Era stata la stessa sentenza di secondo grado, poi, a escludere che ancora nel febbraio precedente fosse imminente una situazione di default: gli “aggiustamenti” rilevati a chiusura dell’esercizio, dunque, non rivelavano una situazione d’insolvenza durata tutto l’anno. Il pagamento eseguito al padre, poi, serviva per un’apertura di credito utilizzata per estinguere altri debiti: una circostanza che poteva assumere rilievo sul piano sia oggettivo sia per l’elemento psicologico del reato. L’insolvenza può essere accertata sul piano giudiziario anche prima dell’inadempimento, ma quando le condizioni dell’impresa lasciano ragionevolmente presagire l’imminente paralisi nei pagamenti. Bisogna poi accertare che ai restanti creditori sia stata destinata una percentuale minore delle risorse disponibili.