L’erogazione di finanziamenti da parte dei soci, se concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole l’apporto di un conferimento, comporta la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La norma – fa presente un articolo de Il Sole 24 Ore – mira a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione, ossia la tendenza dei soci a trasferire sui creditori il rischio derivante dalla continuazione delle attività in una situazione di crisi mediante apporto di nuove risorse in forma di finanziamento (rimborsabile), anziché in quella del conferimento, cioè dell’immissione di nuovo capitale di rischio in azienda.
L’articolo 2467 del Codice civile prevede appunto che i finanziamenti concessi dai soci in situazioni di squilibrio finanziario siano postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, per contrastare la sottocapitalizzazione delle società. In questo scenario entra in gioco sia la responsabilità dell’amministratore che abbia rimborsato al socio il finanziamento postergato sia il ruolo di chi, successivamente subentrato all’amministratore, non ne abbia chiesto la restituzione.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte d’Appello di Firenze (sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024), che ha riformato il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze (sentenza n. 1048 dell’11 aprile 2022) aveva affermato la responsabilità del liquidatore che aveva omesso di promuovere un’azione di ripetizione volta a ottenere la restituzione di quanto precedentemente rimborsato alla socia controllante in violazione dell’articolo 2467 del Codice civile.
I crediti postergati ex articolo 2467 del Codice civile – hanno chiarito i giudici – sono esistenti, certi e liquidi, ma non sono esigibili. Lo diverranno, alternativamente, o quando sarà venuta meno la situazione di squilibrio ovvero qualora gli altri creditori sociali saranno soddisfatti. In caso contrario, l’amministratore deve rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pena il rischio di essere chiamato a rispondere in via risarcitoria del danno corrispondente all’entità dei debiti verso i creditori non postergati rimasti insoddisfatti per effetto del rimborso.