Nella composizione negoziata ammessa inibitoria per segnalazioni alla Centrale dei rischi e al Crif

Provvedimento disposto dal tribunale di Crotone

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Nella composizione negoziata della crisi il giudice può disporre, per la durata delle trattative e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 240 giorni (il timing massimo per le misure protettive), l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif. Ciò perché la società ricorrente si vedrebbe altrimenti esposta al rischio di non poter accedere, per effetto di tali segnalazioni, al credito di cui deve disporre per la realizzazione del piano di risanamento, oltre che al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti e normalmente utilizzate.

Lo scrive Il Sole 24 Ore, riferendosi al provvedimento depositato a inizio anno dal Tribunale di Crotone, che ha accolto la misura cautelare chiesta da una società che aveva avuto accesso alla composizione negoziata.

In base al Codice della crisi, l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento delle banche nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di affidamento concesse all’impresa debitrice, né ragione di una diversa classificazione del credito.

Infatti, anche nel corso della composizione negoziata, la classificazione del credito viene determinata tenuto conto, oltre che di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori, della disciplina di vigilanza prudenziale, seppur senza che a tal fine rilevi il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata.

Questa disposizione è stata definita dal terzo decreto correttivo proprio allo scopo di evitare automatismi tra l’accesso alla composizione negoziata e la revoca degli affidamenti, ma pur sempre attraverso un bilanciamento fra tale esigenza e il rispetto della vigilanza prudenziale da parte delle banche.

Il Tribunale di Crotone ha evidentemente ritenuto che, nonostante la modifica, la norma non consenta tuttora un’adeguata tutela all’impresa debitrice che ha avviato un serio percorso di risanamento. E ha appunto disposto la sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e al Crif.

Le misure cautelari consistono nei provvedimenti che il giudice può emettere a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni. Le misure devono essere «necessarie per condurre a termine le trattative».

Quando il piano di ristrutturazione è serio e affidabile, la tutela dell’impresa e il risanamento, fa presente ancora il giornale, prevalgono sulla disciplina di vigilanza, nello stesso interesse dei creditori.