Nessuna liquidazione giudiziale se il debitore è incapiente?

Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli crea un effetto distorsivo rispetto a quanto previsto dal Codice della crisi, secondo il quale la procedura liquidatoria deve aprirsi e chiudersi rapidamente se il fallito non ha un patrimonio su cui rivalersi

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Il Codice della crisi stabilisce che se non ci sono prospettive di ottenere beni da distribuire ai creditori, la procedura liquidatoria può essere chiusa senza dover verificare il passivo e quindi controllare tutti i debiti (articolo 209). Anche se un creditore propone l’apertura della procedura concorsuale, la mancanza di utilità non impedisce l’avvio della procedura, ma se gli organi preposti confermano l’assenza di beni dopo l’apertura, la procedura verrà chiusa in fretta. Tuttavia, una recente decisione del Tribunale di Napoli del 24 maggio scorso, ha recentemente rifiutato l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, basandosi sulla totale mancanza di beni dell’imprenditore.

Lo riferiscono Filippo D’Aquino e Gianluca Minniti in un’analisi sul Sole24Ore, facendo presente che il tribunale partenopeo ha stabilito che, se non ci sono beni da liquidare e neppure atti di cattiva gestione da perseguire, la procedura non serve. Senza utilità per i creditori, manca una condizione necessaria per l’azione legale, rendendo inammissibile la domanda. Questo principio di derivazione giurisprudenziale discende dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, che bilanciano il diritto di azione del creditore con il dovere di buona fede e la giustizia del processo. Inoltre, un creditore non può avviare la procedura per motivi economici generali, come eliminare dal mercato imprenditori insolventi, perché questa iniziativa spetta al Pubblico Ministero.

L’insolita decisione dei giudici napoletani, contraria all’orientamento in materia della giurisprudenza – si sottolinea – potrebbe creare un effetto distorsivo e impedire l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quegli imprenditori abili a nascondere i propri beni, simulando un’incapienza e danneggiando gli interessi dei creditori.

Prima dell’inizio della procedura, il tribunale non può basarsi solo sulle dichiarazioni del debitore, che potrebbe nascondere beni, né sulle capacità limitate del creditore di individuare possibili attivi. Il curatore ha accesso a banche dati per colmare questa mancanza di informazioni. Inoltre, la previsione di una rapida chiusura della procedura se non ci sono beni (articolo 209) è importante e richiede una valutazione dettagliata da parte del curatore e degli organi di vigilanza. Anche se non ci sono beni, il curatore infatti, deve comunque redigere una relazione sui fatti di rilevanza penale.