Nell’ambito delle procedure concorsuali si potrannno utilizzare i crediti d’imposta di cui un’impresa debitrice è titolare. A favorire questa possibilità è il decreto legislativo in materia di fiscalità della crisi, in via di emanazione. Lo evidenzia Giulio Andreani, head Of Counsel di PwC Tax & Legal, in un articolo scritto per ill Sole24Ore. Tra i crediti che si potranno usare, ci sono anche quelli che si sono formati nel corso delle stesse procedure. Sono compresi i crediti d’imposta discendenti dalle ritenute subite dall’impresa in relazione agli interessi attivi maturati sui depositi bancari eseguiti dagli organi giudiziali in attesa della ripartizione dell’attivo. Su questi ultimi le banche depositarie per legge applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito.
Azienda in crisi: come cambia la cessione dei crediti
Il decreto sulla fiscalità della crisi – chiarisce l’esperto – consentirà la cessione dei crediti d’imposta, formatisi durante uno degli istituti regolati dal Codice della crisi e dell’insolvenza, anche prima della chiusura della procedura, cioè ancor prima della presentazione della dichiarazione fiscale da cui tali crediti emergono. L’obiettivo è evitare gli effetti distorsivi della disciplina che negli istituti liquidatori prevederà la tassazione del reddito sulla base del cosiddetto maxi-periodo.
La nuova norma tiene conto di una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (n.2608 del 2021), con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla cedibilità – da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore – del credito d’imposta formatosi nel corso della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, in virtù delle ritenute fiscali subite dall’impresa sottoposta a procedura.
La riforma prevederà – spiega Andreani – che i crediti relativi alle imposte (indicate nell’articolo 17 del Dlgs 241/97), che siano stati maturati nel corso di una serie di procedure (e anche prima dell’apertura delle stesse) possano essere ceduti dall’impresa che ne è titolare anche prima della presentazione della dichiarazione fiscale da cui ne risulta il diritto. Tutto ciò sarà possibile a condizione che l’impresa ne abbia fornito, mediante PEC, preventiva comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria, producendo i documenti giustificativi di tali crediti. Le procedure a cui si applicherà la novità sono le seguenti:
- liquidazione giudiziale;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- concordato preventivo di qualsiasi tipo;
- concordato semplificato liquidatorio;
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- concordato minore;
- liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.
Cosa avviene in tutti gli altri casi
Cosa prevede la legge di solito per le imprese, quelle non coinvlte in una procedura di crisi? In generale – spiega l’esperto – è stabilito che un’azienda possa usare diversamente le ritenute fiscali a seconda della situazione di debito o di credito tributario in cui si trova alla fine di ogni periodo d’imposta.
- Se il risultato reddituale è positivo e il tributo personale dovuto eccede l’importo delle ritenute, quest’ultimo può essere scomputato da quello del debito originato dal reddito imponibile, riducendo l’ammontare da versare all’Erario;
- se invece, il risultato nel periodo d’imposta è negativo oppure, pur essendo positivo, il tributo sul reddito che ne discende è inferiore all’importo delle ritenute subite, si forma un credito d’imposta pari allo stesso ammontare delle ritenute, nella prima ipotesi, e all’eccedenza delle ritenute rispetto al debito tributario, nella seconda.
Tale credito, sulla base dell’articolo 80 del Tuir (il Testo Unico delle imposte sui redditi) , a scelta del contribuente può essere computato in diminuzione dell’imposta relativa al periodo successivo, chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero compensato con altri debiti fiscali.
Ogni volta che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, il reddito deve essere determinato sulla base del maxi-periodo previsto dal Tuir (comma 2 articolo 183), tale dichiarazione può essere presentata solo dopo la chiusura della procedura e quindi il credito d’imposta derivante da tale dichiarazione emerge di solito dopo il soddisfacimento dei creditori e non può essere quindi utilizzato per concorrere al pagamento di questi ultimi.