L’accertamento della responsabilità penale per il reato di bancarotta – scrive Italia Oggi – necessita di una sentenza di fallimento. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.34495 depositata il giorno 12 settembre 2024.
La vicenda
Il caso di specie trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva condannato un imputato per il reato di bancarotta semplice. La pronuncia emessa da parte dei giudici di secondo grado aveva confermato la precedente decisione. Tuttavia il difensore dell’imputato aveva presentato un ricorso per nullità segnalando l’assenza nel caso concreto di uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di bancarotta, costituito dall’assenza della sentenza dichiarativa di fallimento sempre necessaria per la configurabilità dei reati fallimentari non potendosi considerare efficace un provvedimento emesso successivamente al decorso del termine annuale dall’estinzione della società.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione gli ha dato ragione. In sede di applicazione dei cosiddetti reati fallimentari – hanno precisato gli ermellini – il giudice penale deve anzitutto considerare la presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento. Tale provvedimento, che presenta una natura di tipo processuale, costituisce presupposto necessario per l’applicazione del reato di bancarotta. Essa presenta un rilievo in relazione alla sua natura giuridica senza incidere in alcun modo sull’accertamento dei fatti in essa descritti. Si tratta infatti di un provvedimento emesso a seguito di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello penale pertanto essa, precisano i giudici della Corte di Cassazione, è comunque del tutto insindacabile da parte del giudice penale.