Società in liquidazione, al via una consultazione sull’OIC 5, lo standard nazionale che disciplina la scrittura dei conti

La consultazione è aperta fino al 31 luglio 2024, così da consentire la più ampia partecipazione degli stakeholder

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L’Organismo Italiano di Contabilità ha profondamente innovato l’OIC 5, lo standard nazionale che disciplina la scrittura dei conti in una società posta in liquidazione. Le modifiche, su cui è stata avviata una pubblica consultazione, hanno preso atto dell’esperienza maturata in questi anni nella gestione delle liquidazioni societarie ed introducono un cambio di paradigma nello standard contabile.
Il principio attualmente in vigore – ha spiegato lo stesso OIC nel motivare la nuova versione del principio – non ha trovato “piena applicazione tra gli operatori”. Soprattutto non è riuscito a rappresentare “lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione”.

È accaduto invece che “la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori”. La funzione del bilancio di liquidazione è stata dunque ridefinita nel senso di fornire uno strumento di rendicontazione sull’andamento del processo liquidatorio e non più una metrica per stimare il valore di realizzo di un’azienda finita in liquidazione.

La difficoltà di valutare il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale di un’azienda posta in liquidazione nascono dal venir meno del postulato del going concern (continuità aziendale) che, quando si interrompe l’attività produttiva, modifica sostanzialmente il valore delle attività e passività aziendali. La nuova versione dell’OIC 5 è orientata a considerare gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa. Ed ecco gli architravi di questa nuova impostazione:

  • nella valutazione delle poste dell’attivo dovrà essere utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato;
  • nelle poste del passivo si farà ricorso al criterio del valore di presumibile estinzione;
  • quanto agli oneri della liquidazione si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione. Per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato; per questa ragione è stato scelto di formulare gli schemi di bilancio maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, nei quali la classificazione delle voci dell’attivo avvenga esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante. In un’ottica di semplificazione le piccole e micro-imprese potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.

Resta inteso che “quando l’assemblea degli azionisti ha deciso la continuazione, anche parziale, dell’attività produttiva, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari”. Benché il valore di realizzo non sia più centrale nella nuova versione messa in consultazione dell’OIC 5 “l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione”. Il CdA di OIC ha infine deciso di mettere in consultazione il nuovo principio fino al 31 luglio 2024, così da consentire ampia partecipazione degli stakeholder.