Società in liquidazione, cosa cambia con il nuovo standard OIC 5? Ecco le novità

Il bilancio di liquidazione dovrà ora essere usato come strumento di rendicontazione dell'andamento del processo liquidatorio e non più come metrica per stimare il valore di realizzo di un'azienda in liquidazione

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L’Organismo italiano di contabilità ha avviato una pubblica consultazione, aperta fino al 31 luglio 2024, sul principio contabile Oic 5, che ha provveduto a innovare. Ma cosa cambierà con questa nuova versione dello standard nazionale che disciplina la scrittura dei conti in una società posta in liquidazione?

Secondo un’analisi di Italia Oggi La nuova versione dell’OIC 5 si concentra sugli aspetti critici dell’attuale principio contabile, adottando un approccio più prudenziale e operativo. Le società che hanno già applicato la versione precedente potranno comunque continuare a utilizzarla fino al termine della procedura di liquidazione.

Il progetto di revisione ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile. Per quanto riguarda la struttura, l’aggiornamento è stato necessario per allineare lo standard all’evoluzione dei principi contabili nazionali negli anni. La versione revisionata dell’OIC 5 tratta esclusivamente gli aspetti tecnico-contabili dei bilanci di liquidazione, in linea con la funzione attribuita all’Organismo Italiano di Contabilità dalla legge 216/2014. Riguardo al contenuto, le modifiche sono state necessarie a causa delle molteplici criticità riscontrate dagli operatori con l’attuale standard. L’attuale OIC 5 considera il bilancio di liquidazione come uno strumento tecnico-contabile per valutare il valore derivante dalla vendita dei beni aziendali, una volta pagati i debiti e estinte le passività, noto come capitale di liquidazione.

Nelle indagini condotte durante la revisione del principio contabile OIC 5 sono emersi due problemi principali:

  1. La valutazione delle attività al valore di realizzo non è stata applicata nella pratica: ciò accade quando il valore di realizzo è superiore al valore contabile per ragioni prudenziali e di responsabilità dei liquidatori;
  2. Il fondo per costi e oneri della liquidazione spesso non viene rilevato o viene rilevato in modo parziale, a causa delle incertezze legate alla stima degli elementi da considerare nel corso dell’intera procedura liquidatoria.

Di conseguenza, le finalità del bilancio di liquidazione sono state ripensate. Mentre l’attuale OIC 5 aveva l’obiettivo di fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, la nuova versione mira a rendere il bilancio uno strumento informativo per monitorare l’andamento del procedimento liquidatorio.

Per affrontare le criticità rilevate, la bozza in consultazione del nuovo OIC 5 propone le seguenti modifiche:

  • La valutazione delle attività si baserà sul criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo, determinato dall’andamento del mercato.
  • La valutazione delle passività si baserà sul valore di presumibile estinzione.
  • Per gli oneri della liquidazione, saranno iscritti fondi solo per quegli oneri con obbligazioni non evitabili, non funzionali al completamento della liquidazione.

Infine, per quanto riguarda le note integrative, la testata economica fa notare come la nuova versione dell’OIC 5 richieda ai liquidatori di indicare e motivare i criteri di valutazione adottati, come previsto dall’articolo 2490, comma 3, del Codice Civile. Inoltre, dovranno illustrare le previsioni riguardanti l’esito della procedura liquidatoria, comprese le dinamiche di incassi e pagamenti attesi e la loro adeguatezza a soddisfare le obbligazioni previste dalla liquidazione.

Il bilancio di liquidazione segue due possibili ipotesi di valutazione:
aziende che proseguono l’attività, continuando ad applicare i principi contabili ordinari e aziende assoggettate alla liquidazione senza prosecuzione dell’attività, con una conseguente trasformazione del patrimonio aziendale in un mero coacervo di beni.

Per le aziende in fase di liquidazione, la versione in consultazione dell’OIC 5 rettifica i criteri di valutazione delle singole poste attive e passive del bilancio. I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, senza applicare il costo ammortizzato o l’attualizzazione. Eventuali sconti concessi per incassare velocemente i crediti e svalutazioni legate al valore di realizzo sono contabilizzati a conto economico.

Le attività materiali e immateriali, i titoli di debito e le partecipazioni sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzo, evitando il riferimento al costo storico che potrebbe portare a interpretazioni errate. Per il passivo, i debiti sono valutati al valore di presunta estinzione, tenendo conto di penali o sconti concessi dai creditori. Il costo ammortizzato e l’attualizzazione non sono applicati, evitando valori che potrebbero discostarsi da quanto dovuto.

Eventuali differenze derivanti da questi criteri di valutazione sono iscritte a patrimonio netto nella voce “Rettifiche di liquidazione”, senza transitare per il conto economico. Inoltre, la valutazione degli elementi dell’attivo o del passivo può riflettere fatti successivi rilevanti tra la chiusura dell’esercizio e la formazione del bilancio, in modo che il principio della prudenza sia rispettato. Le voci A.6 e B.15 a conto economico comprendono rispettivamente i proventi e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività e dall’estinzione delle passività.