I debitori hanno i loro diritti, in aggiunta, ovviamente, ai loro doveri. Con la pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle operazioni tra intermediari e clienti”, sono divenute pienamente operative le nuove regole della direttiva europea sul mercato secondario dei crediti (Secondary Market Directive, SMD), volte ad assicurare maggiori standard di trasparenza e protezione a chi contrae un debito, anche nel caso in cui non riesca ad onorarlo e quel contratto finisca per essere ceduto.
Nel grande libro di Bankitalia sulle regole di trasparenza è stato, in particolare, inserito un nuovo capitolo (Sezione VII-ter) dedicato appunto all’“acquisto e gestione dei crediti in sofferenza“. Chi diviene titolare di quei rapporti creditizi problematici deve innanzitutto informarne il titolare, obbligo che non rappresenta soltanto una mera formalità, considerando che i crediti in sofferenza vengono normalmente ceduti in blocco, in portafogli che talvolta comprendono migliaia di posizioni con anagrafiche non sempre in ordine. La comunicazione di presa in carico deve avvenire “in ogni caso prima dell’avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione” e contenere le informazioni relative alla posizione creditizia, all’identità del nuovo gestore e al “punto di contatto” al quale il debitore può rivolgersi per qualsiasi evenienza.
Coloro che acquisiscono crediti in sofferenza sono vincolati al rispetto di alcune regole di comportamento. In particolare:
a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.
Infine, raccomanda Bankitalia, “il gestore di crediti in sofferenza assicura che la gestione dei crediti avvenga nel rispetto delle norme a tutela dei debitori ceduti”.
Se queste disposizioni riguardano espressamente la cessione dei crediti in sofferenza, nuove norme sono state inserite qua e là nel manuale di vigilanza di via Nazionale per rafforzare, in generale, i presidi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei rapporti tra banca e clienti. La nuova normativa rafforza la pressione sui finanziatori affinché aiutino i debitori in difficoltà a risolvere i loro problemi. Se le precedenti disposizioni di vigilanza chiedevano loro di valutare le iniziative da assumere per venire incontro ai consumatori in difficoltà, ora è espressamente scritto che il finanziatore “si adopera per adottare, ove opportuno, ragionevoli iniziative per venire incontro alle esigenze dei consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento”. È un cambiamento piccolo ma significativo.
Nel valutare tali iniziative, il finanziatore tiene conto delle circostanze personali, degli interessi, dei diritti e della capacità di rimborso delle controparti. Per venire incontro alle difficoltà dei debitori è possibile rifinanziare il credito oppure modificarne le condizioni originarie o le scadenze, o anche sospendere temporaneamente le rate dei pagamenti. L’elenco degli strumenti a cui poter far ricorso è stato ora anche esteso per comprendere: rimborsi parziali, conversioni valutarie, la remissione parziale e il consolidamento del debito.